Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3296 del 12 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennitą giornaliera, ex art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.p.r. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessitą di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacitą di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.

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