Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1508 del 2 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovava al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.

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