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Articolo 1898 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Aggravamento del rischio

Dispositivo dell'art. 1898 Codice Civile

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926](1).

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio(2).

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].

Note

(1) Ad esempio, si pensi al caso in cui venga assicurato un veicolo di grande valore contro il furto ed il proprietario ottenga successivamente un lavoro che lo costringe a parcheggiare il veicolo di notte e lungo una strada di un quartiere notoriamente malfamato.
(2) A differenza dell'ipotesi in cui il rischio diminuisce (v. 1897 c.c.), se questo aumenta è consentito solo il recesso e non il mantenimento del contratto con un premio ridotto.

Ratio Legis

Anche tale norma, in modo speculare rispetto all'art. 1897 c.c., è volta a garantire che permanga un equilibrio tra il rischio che l'assicuratore assume ed il premio che l'assicurato è tenuto a versare (v. 1882 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1898 Codice Civile

Vecchio e nuovo codice in tema di rischio

Il codice di commercio abrogato comprendeva già delle norme inspirate al concetto della essenzialità dell'esistenza del rischio per la validità del contratto di assicurazione e al principio della necessità che esso non subisca aggravamenti durante la vita del rapporto. II nuovo codice sulle orme dei progetti — qui seguiti più da vicino (spec. il prog.1940) che altrove afferma con maggiore vigore il principio e dispone una disciplina più completa e minuziosa.

Le differenze fondamentali tra il vecchio e il nuovo codice sono le seguenti :
a) Il cod. 1882 alla esistenza effettiva del rischio al momento della conclusione del contratto, quale elemento essenziale per la sua validità, equiparava la esistenza nella mente di entrambi i contraenti (c. d. esist. soggettiva), cioè la loro ignoranza della inesistenza del rischio (rischio putativo). Ma per la celerità dei moderni mezzi di comunicazione, il rischio putativo poteva già dirsi alla fine del secolo scorso un ramo disseccato : il nuovo codice lo tronca lasciandolo in vita sol-tanto in tema di ass. marittima (cod. nay. art. 492), nella quale può ancora trovare una qualche ragione di essere. Per le assicurazioni terrestri si afferma perciò il principio rigoroso che it contratto e nullo se il rischio non e esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art. 1895).

b) I1 principio della necessiti dell'esistenza del rischio vale anche durante la vita del rapporto. Per conseguenza, se il rischio cessa ii contratto deve essere risolto. Il vecchio codice pere non sanciva espressamente la norma ; la disponevano di solito le polizze. Il nuovo codice dà invece al principio sanzione espressa (art. 1896).

c) Dal principio che il rischio deve rimanere costante (o subire la variazione già preveduta o prevedibile all'atto della conclusione del contratto), discendono non soltanto conseguenze nell'ipotesi di aggravamento, ma anche nell'ipotesi di diminuzione. Di quest'ultima però il vecchio codice non si preoccupava, e le polizze erano piuttosto ostili a concedere riduzioni di premio. Il nuovo codice invece la prevede espressamente, istituendo adeguata riduzione di premio, ma attribuendo nel contempo all'assicuratore la facoltà di recesso (art. 1897).

d) Per l'ipotesi opposta, quella dell'aggravamento del rischio, vecchio codice si preoccupava soltanto dell'aggravamento per fatto dell'assicurato : liberava in tal caso l'assicuratore, salvo sua acquiescenza. Il nuovo codice invece, più giustamente, si preoccupa del fatto oggettivo dell'aggravamento, qualunque ne sia la causa (volontaria o involontaria), imponendo all'assicurato it denunciarlo e attribuendo la fa-colta di recesso all'assicuratore, e stabilendo infine che, in caso di sinistro prima della denuncia, l'assicuratore sia liberato o riduca la sua prestazione secondo l'entità dell'aggravamento (art. 1898).

e) In tutte le ipotesi sopra ricordate il nuovo codice stabilisce un regime dell'obbligo del pagamento del premio in modo più completo e diverso da quello per una sola ipotesi stabilito dall'art. 431 cod. comm.


Concetto di rischio e suoi caratteri

Rischio è la possibilità del verificarsi di un evento tipicamente provocatore di bisogno (anche se poi nel caso concreto non lo provoca) (supra sub art. 1882). Tale evento può essere un evento fisico (ad es. incendio, morte ecc.) ovvero soltanto giuridico (inadempimento di un obbligo nell’assic. credito ; sorgere di un debito nell'assic. di resp. civ. e nella riassicurazione).

I caratteri del rischio assicurabile sono i seguenti :
a) deve essere un evento futuro rispetto al momento della conclusione del contratto. A tale principio si fa eccezione soltanto nelle assic. con efficacia retroattiva, e nelle assic. di rischio putativo nelle assic. marittime (infra sub (3);

b) deve essere un evento incerto, al momento della conclusione del contratto. Tale incertezza può essere la più ampia nel se e quando l’evento si verificherà e quali ne saranno le conseguenze economiche (eventus incertus an, quando e nel quantum), ci6 che accade in tutte le assic. contro i danni, ovvero incertus an, incertus quando (non quantum), ciò che accade nelle assic. temporanee per il caso di morte ; ovvero può essere soltanto incertus an, certus quando, ciò che accade nelle assic. di sopravvivenza nelle quali se si tratta di rendita vitalizia e incerto anche il quantum ; ovvero può essere soltanto certus an incertus quando, come accade per le assic. in caso di morte a vita intera, nelle quali se si tratta di rendita vitalizia a favore di terzo e incertus anche il quantum;

c) deve essere giuridicamente assicurabile. Per legge non è assicurabile il rischio provocato da dolo dell'assicurato (art. 1900 infra).

Per contro non sono giuridicamente caratteri essenziali del rischio assicurabile : 1) che il rischio sia valutabile secondo le leggi della statistica e del calcolo delle probabilità ; 2) che l'evento non incomba su una ampia moltitudine di individui (movimenti tellurici, guerre ecc.) ; 3) che l'evento non venga provocato da colpa grave dello stesso assicurato o da vizio proprio della cosa non dichiarato all'assicuratore. In tali casi invero la tecnica assicurativa o la necessità dell'ordine giuridico sconsigliano l'assicurabilità ma non la escludono in via assoluta : pertanto, nelle ultime due ipotesi, tali rischi sono esclusi, salvo convenzione contraria (artt. 1912, 1900, 1906).


Individuazione del rischio

Il rischio assicurato deve essere con precisione individuato in polizza. L'individuazione e data dai seguenti elementi :
a) Il tempo entro il quale l'evento si deve verificare (durata del rapporto) (infra, art. 1899).
b) La cosa e l'interesse ad essa dell'assicurato o la persona sulle quali l'evento si deve verificare (cosa e interesse o persona assicurata).
c) Il luogo ove deve trovarsi l'interesse o la persona assicurata. Questo elemento ha minore importanza degli altri. Vale talora entro certi limiti nell'assic. vita ; nell'assic. trasporti e sostituito dal mezzo di trasporto sul quale viaggiano le cose assicurate, ma anche in tal caso prescinde spesso dalla determinazione (assic. marittima merci in quovis).
d) La causa dell'evento. In taluni rami vale il principio dell'universalità dei rischi (tranne alcuni, eventualmente esclusi espressamente), cioè che la causa può consistere in un qualunque evento (cosi nelle assic. trasporti e poche altre). Di solito, però, vale il principio della specialità del rischio (cioè che la causa può consistere in uno o alcuni eventi determinati : ad es. nell'assic. incendi, assic. vita).

Problema delicato e stabilire se nel caso concreto l'evento venga o meno provocato da una delle cause contemplate in contratto. AI riguardo sono state avanzate vane teorie : teoria della causa prossima ; teoria della causa adeguata ; teoria della causa determinante, delle quali l'ultima sembra forse preferibile.


Essenzialità e posizione del rischio nella struttura del contratto di assicurazione : conseguenze

Il rischio, cioè la possibilità dell'evento e elemento essenziale del contratto. Ma in quale senso ? Alcuni affermano che esso sia l'oggetto del contratto: ma e chiaro che, essendo l'assicurazione un contratto obbligatorio, oggetto del contratto sono soltanto le obbligazioni delle parti, individuabili attraverso il loro oggetto, cioè le prestazioni.

In realtà il verificarsi dell'evento (detto sinistro nelle assic. danni e nelle assic. per il caso di morte non a termine fisso) e condicio iuris o meglio presupposto essenziale per il sorgere dell'obbligazione dell'as-sicuratore. Se nel momento della conclusione del contratto e certo che tale evento non si potrà verificare durante la vita del rapporto assicurativo perché si è verificato prima o perché è cessata la possibilità del suo verificarsi, e anche certo che non potrà sorgere l'obbligazione dell’assicuratore. Viene quindi meno il sinallagma e quindi la causa del contratto. La pendenza o possibilità dell'evento cioè il rischio e quindi elemento essenziale del sinallagma. Da questo principio discende :

a) se il rischio manca fin dal momento della conclusione del con-tratto, perché non è mai esistito o ha cessato di esistere, il contratto è nullo (art. 1895). A questa regola fa eccezione, soltanto nelle assicurazioni della navigazione, il caso che il rischio, pur mancando realmente, esista però soggettivamente nella mente di entrambi i contraenti (assic. rischio putativo) ed esista perciò giuridicamente nel sinallagma (cod. nay. artt. 492, 992) ;

b) se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto, perché è esclusa la possibilità del verificarsi dell'evento o perché, verificatosi l'evento (è quindi sorta e adempiuta l'obbligazione dell'assicuratore) questo e di tale natura che non si può più ripetere (la morte, l'incendio che ha distrutto totalmente le cose assicurate ecc.), viene meno con efficacia ex nunc anche la possibilità del sorgere dell'obbligazione (o di una nuova obbligazione) dell'assicuratore : per conseguenza si ha risoluzione del contratto con efficacia ex nunc (in conformità all'articolo 1458).

E quindi : 1) se il contratto è concluso ed è già efficace al momento della cessazione del rischio, l'assicuratore ha diritto all'intero premio relativo al periodo in corso (principio dell'indivisibilità del premio) nel momento in cui viene a conoscenza diretta o gli venga comunicata la cessazione del rischio (art. 1896, 1 comma) ; 2) se il contratto è concluso ma non e ancora efficace (cfr. infra sub art. 1899), al momento della cessazione del rischio l'assicuratore, non avendo sopportato rischio, non ha diritto al premio ma soltanto al rimborso delle spese (art. 1896, 2 comma).


Variazione dell’entità del rischio : diminuzione e suoi effetti

L'assicuratore conclude o meno il contratto di assicurazione secondo l'entità del rischio, cioè secondo la possibilità più o meno probabile del suo verificarsi e secondo le possibili conseguenze economiche, più o meno gravi del suo verificarsi. D'altro canto il sinallagma del contratto e impostato sull'pentita del rischio al momento della conclusione del contratto. Pur essendo aleatorio il contratto, tuttavia vi è una equivalenza, più o meno matematica secondo la perfezione della tecnica del ramo, tra premio e possibilità di prestazione (nell'an, quando, e nelle assic. danni e altre, nel quantum) da parte dell'assicuratore. Dal principio della equivalenza tra premio e rischio discendono due conseguenze fondamentali.

In caso di diminuzione di rischio, cioè di diminuzione della probabilità del verificarsi, o delle conseguenze economiche del possibile verificarsi dell'evento, il premio deve essere ridotto (art. 1897).

L'onere di portare a conoscenza la diminuzione del rischio spetta al contraente (o, nell'assic. per conto altrui o di chi spetta, all'assicurato). La riduzione del premio si ha a partire dalla scadenza del premio o delle rate di premio successiva alla comunicazione della diminuzione del rischio (vale anche in questo caso il principio dell'indivisibilità del premio).

Poiché però l'assicuratore ha impostato il contratto e l'amministrazione del portafoglio, costituzione delle riserve ecc. sul premio maggiore, la legge gli concede il potere di recesso.

Tale potere di recesso è soggetto ad un termine di decadenza : due mesi successivi al giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

Per permettere all'assicurato di concludere l'assicurazione con altro assicuratore, o prendere altri provvedimenti di sicurezza, la legge stabilisce che la dichiarazione di recesso abbia efficacia dopo un mese. Per conseguenza se nel frattempo si verifica il sinistro, l'assicuratore è obbli­gato alla sua prestazione.


(segue) Aggravamento e suoi effetti

L'aggravamento del rischio si ha nel caso che vi sia un mutamento del rischio non previsto, ne prevedibile al momento della conclusione del contratto è tale che, se fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore, questi non avrebbe concluso ii contratto o lo avrebbe concluso per un premio maggiore e con eventuale limitazione. Esistendo tali caratteristiche e poi indifferente se l'aggravamento di fatto non ha influito sul sinistro o e cessato prima del suo verificarsi.

In caso di aggravamento del rischio viene meno il presupposto dell'equilibrio del sinallagma : la conseguenza sarà perciò una debilitazione del contratto. Sebbene il codice parli soltanto di un solo obbligo (rectius onere) di dichiarazione, in realtà ci troviamo di fronte a due obblighi od oneri del contraente (o dell'assicurato nell'assic. per conto altrui e in quella per conto di chi spetta) : l'onere di non provocare un aumento di rischio sia pure non dipendente da sua volontà e l'onere di comunicare immediatamente in qualunque modo anche verbale ogni aggravamento di rischio.

Gli effetti dell'inosservanza agli oneri di non aggravare o di denun­ciate ogni aggravamento di rischio sono i seguenti :

1) Se non si è ancora verificato il sinistro, all'assicuratore spetta un potere di recesso. Tale potere, a pena di decadenza, deve essere esercitato mediante dichiarazione scritta all'assicurato entro un mese dal giorno in cui l'assicuratore ha ricevuto comunicazione dell'aggrava-mento dal contraente o dall'assicurato o ne ha avuto in altro modo conoscenza. Il recesso ha effetto immediato, se l'aggravamento e tale che se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto ; esso ha invece effetto dopo quindici giorni se l'aggravamento e tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa mediante premio maggiore (art. 1898, 1 comma). Nell'uno e nell'altro caso all'assicuratore spetta l'intero premio relativo al periodo in corso al momento in cui e comunicata la dichiarazione di recesso (principio dell'indivisibilità del premio) (art. 1988 cpv. 1).

2) Se si è già verificato il sinistro si ha la liberazione dell'assicuratore in caso di aggravamento tale che l'assicuratore non avrebbe contrattato se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della conclusione del contratto ; 3) la riduzione della sua prestazione in proporzione al premio pagato in caso di aggravamento tale che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto ad un maggior premio. E ciò sempre che il sinistro si verifichi : 1) senza che il contraente abbia osservato l'onere della denuncia ; 2) ovvero, qualora tale onere sia stato osservato o l'assicuratore sia altrimenti venuto a conoscenza dell'aggravamento prima che siano trascorsi i termini per l'esercizio del potere di recesso o per la sua efficacia.

In conformità di quanto stabilito in tema di dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892) si ritiene per le assicurazioni di più persone o interessi che, recesso, liberazione, riduzione non abbiano luogo per quelle persone o interessi per le quali non si verifica aumento di rischio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

752 L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 1904 del c.c.) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 1895 del c.c.); l'assicurazione invece si scioglie se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 1896 del c.c.). L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 1904); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 1919 del c.c., secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 1896 del c.c.): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito. La diminuzione dell'entità del rischia dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questa o della rata di premio successiva alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 1897 del c.c.), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice. Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 1898 del c.c. secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (art. 1898, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 1898, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisco stimolo all'immediata comunicazione dall'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 1898. Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 1926 del c.c..

Massime relative all'art. 1898 Codice Civile

Cass. civ. n. 20011/2016

In tema di assicurazione, l'esclusione dell'indennizzo prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull'aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l'assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest'ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l'indennizzo il solo rilievo dell'aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento circa il fatto che l'assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l'assicurazione).

Cass. civ. n. 5024/2002

Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'assicuratore per non avere provveduto ad informare l'assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.

Cass. civ. n. 6757/2001

La modifica del rischio assunto è rilevante nel contratto di assicurazione tipico, mentre nessun rilievo svolge nell'assicurazione fideiussoria, che ha come causa non il rischio assunto dal primo fideiussore, ma la garanzia dell'adempimento del debitore principale; da ciò discende, fra l'altro, che la riduzione della garanzia in capo al primo fideiussore non si riflette automaticamente sulla controgaranzia, ove questi, nonostante la disposta riduzione, garantisca ancora un adempimento del debitore principale per una somma superiore o pari alla somma controgarantita originariamente dal secondo fideiussore, salvo una espressa diversa volontà delle parti. (Nella specie, a seguito della garanzia autonoma prestata da un istituto di credito per l'adempimento di un contratto di appalto concluso da un'impresa italiana con un committente arabo, alcune società di assicurazione avevano prestato analoga garanzia a favore di detto istituto per l'ipotesi che esso venisse escusso; la Suprema Corte, in applicazione del principio soprariportato, ha respinto il ricorso di dette società che pretendevano di vedere ridotto l'impegno preso per essere stato modificato il rischio assunto dal primo fideiussore).

Cass. civ. n. 500/2000

Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.

Cass. civ. n. 2142/1982

In ipotesi di assicurazione di un singolo credito già sorto al momento della stipula della polizza ed avente scadenza unica e determinata, con conseguente configurazione di un contratto istantaneo ad esecuzione unica, in cui il rischio coperto è soltanto, e senza possibilità di frazionamento nel tempo, l'insolvenza del debitore al momento preciso (e precognito) della scadenza del credito assicurato, si ha aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., esclusivamente quando si modifichino in peggio le condizioni di tale credito (come nel caso che il creditore assicurato volontariamente conceda proroghe al debitore o privi il credito dei titoli esecutivi o delle garanzie che lo accompagnano), mentre esula dal concetto di aggravamento del rischio il peggiorare, dopo la stipula della polizza, delle condizioni economiche del debitore e, al limite, il sopravvenire di un suo stato di insolvenza, poiché ciò non attiene alle condizioni alle quali l'assicuratore ha accettato il rischio dell'inadempimento del debitore, ma costituisce, puramente e semplicemente, il verificarsi (o lo stare per verificarsi) del sinistro stesso assicurato.

Cass. civ. n. 1676/1977

Premesso che la norma dell'art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne immediato avviso all'assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravità e sulla intensità del rischio assicurato, tale da alterare l'equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; c) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (Nella specie si è escluso che l'inefficienza del sistema frenante del veicolo assicurato, causa del fatto dannoso integrasse un rischio aggravato).

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