Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7300 del 3 luglio 1991

(3 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo all'assicurazione contro i danni (nella specie, inerenti a trasporti marittimi di merci) cosiddetta in abbonamento, cioè rivolta a tutelare interessi non ancora determinati al momento della sua stipulazione e da specificarsi successivamente con una dichiarazione «di alimento» dell'assicurato, occorre distinguere a secondo che le parti abbiano convenuto l'automatica insorgenza della copertura assicurativa al verificarsi della concreta esposizione a rischio, ovvero l'abbiano subordinata ad un'ulteriore manifestazione di volontà. Nel primo caso (abbonamento obbligatorio), quella dichiarazione dell'assicurato integra una mera comunicazione di scienza, non influente sulla nascita della garanzia assicurativa, mentre nel secondo (abbonamento facoltativo) la dichiarazione medesima, nel momento in cui giunge a conoscenza dell'assicuratore, segna il sorgere del rapporto assicurativo, con riferimento all'interesse che ne costituisce l'oggetto.

(massima n. 2)

La nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 c.c., si verifica quando tale inesistenza sia in atto al momento della stipulazione, mentre, se essa intervenga successivamente, ancorché prima del momento in cui diviene efficace la copertura assicurativa, si produce lo scioglimento del contratto stesso, a norma dell'art. 1896 c.c.

(massima n. 3)

Qualora l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

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