Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21218 del 5 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio.

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