Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11112 del 23 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra 1'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione reiscritta non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio .

(massima n. 2)

Per il disposto dell'art. 28 comma 2 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l'indennizzo all'infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 319/89, agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Il citato art. 28 non ha abrogato, peraltro, l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., che consente all'Ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile. Essendo le due azioni distinte e diversamente disciplinate, l'Ente gestorio che abbia agito nel contempo contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. e contro la società assicuratrice ex art. 28 legge n. 990/69, ben può rinunciare a quest'ultima azione (nella specie la compagnia era stata posta in liquidazione) e coltivare l'azione contro il solo responsabile del danno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.