(massima n. 1)
I comproprietari di un'unitą immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtł del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralitą di debitori, la solidarietą si presume), alla cui applicabilitą non č di ostacolo la circostanza che le quote dell'unitą immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso č tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equitą ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello gią enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).