(massima n. 1)
La presunzione di solidarietą ex art 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralitą di debitori, č applicabile anche - salva l'ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell'art 97 c.p.c. - nel caso di obbligazione che sia posta a carico di pił persone da una sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha affermato la sussistenza della responsabilitą solidale fra gli eredi condannati con sentenza al rimborso dei frutti percetti sul bene caduto in successione, in assenza di indicazioni di segno contrario).