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Articolo 1301 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Remissione

Dispositivo dell'art. 1301 Codice Civile

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori(1), salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Note

(1) Questo a prescindere dal fatto che si rimetta un'obbligazione principale od una accessoria. Pertanto, se ad esempio si rimette l'obbligazione del fideiussore (1936 c.c.) senza riserva, è rimessa anche quella del debitore principale.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio per cui nelle obbligazioni solidali si trasmettono ai condebitori solo le conseguenze favorevoli delle vicende che riguardano uno dei più rapporti obbligatori.
Pertanto, stabilisce che la remissione fatta ad un debitore libera gli altri salvo espressa riserva. La riserva, però, non può pregiudicare gli altri debitori ai quali non si espande mai il debito del debitore beneficiato dalla rimessione.

Spiegazione dell'art. 1301 Codice Civile

Efficacia limitata della remissione nella solidarietà attiva. Effetto liberatorio pieno nella solidarietà passiva. Limiti.

In tema di remissione si adottano le stesse regole dettate in tenta di novazione.

E propriamente in tema di solidarietà attiva la remissione limita il suo effetto, rispetto agli altri creditori, alla quota del creditore rimettente.

In tema di solidarietà passiva la remissione invece ha effetto liberatorio pieno, in confronto di tutti, salvo che il creditore rimettente abbia voluto limitare (facendo riserva dei suoi diritti contro gli altri) l'effetto estintivo ad un solo soggetto ed in detta ipotesi gli altri condebitori non possono invocare l'effetto liberatorio della remissione, tranne che per la quota del debitore, al quale è stata consentita la remissione.
Il codice del 1865 accoglieva gli stessi principi (#art. 1281#). In detto codice si regolava un caso di remissione tacita (fatta mediante restituzione volontaria del titolo) e si diceva che questa aveva effetto liberatorio in confronto di tutti.

Il codice vigente non prevede questa ultima ipotesi. Può peraltro dirsi implicitamente regolata nello stesso modo.

Infatti la remissione innanzi ipotizzata è fatta senza espressa riserva del proprio diritto contro gli altri e di conseguenza ha pienezza di effetti liberatori.


Fondamento giustificativo

Anche in tema di rernissione le statuizioni del codice si informano al concetto della comunicabilità degli effetti giovevoli al gruppo dei soggetti e della non comunicabilità di quelli dannosi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

56 Sull'argomento delle obbligazioni passivamente solidali e, ancora, da porre in rilievo quanto segue:
a) Al posto dell'ovvio capoverso dell'art. 137 del pro­getto del 1936 (il rifiuto di adesione esclude la conclusione della novazione) si è ritenuto di considerare il caso di novazione parziale, che non era discliplinato dal progetto (art. 42).
b) Non si è fatta dipendere l'efficacia della remis­sione verso tutti i condebitori dalla dichiarazione del debitore, come richiedeva il primo comma dell'art. 139 del progetto
del 1936; basta che il creditore abbia voluto che la remissione riguardi l'intero rapporto (art. 44).
Non si è, poi, riprodotta la seconda parte del suddetto primo comma circa l'effetto della restituzione volontaria del titolo nei confronti del condebitore in solido, essendosi pre­ferito accennarne nell'art. 155.
c) Non si è ritenuto, come si richiedeva da qualcuno, di ammettere, nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, la delazione della quota del debitore liberato (art. 45).
Su questo punto l'art. 139 del progetto del 1936 era stato ingiustamente criticato, perché la detrazione proposta sarebbe stata legittima solo ove la liberazione di uno dei debitori dal vincolo di solidarietà avesse potuto configurarsi come una riduzione dell'obbligo o come liberazione di uno dei condebi­tori, il che non può sostenersi.
d) Si è soppressa dall'art. 143 del progetto del 1936 (cor­rispondente all'art. 1197 cod. civ.) l'eccezione con la quale esso si chiudeva (art. 47).
Questa contemplava una presunzione di rinunzia alla solidarietà derivante dalla continuazione di un pagamento di frutti; ma tale presunzione non persuade, potendo ammettersi che si ricevano i frutti dal singolo debitore, senza l'intenzione­ di rinunziare alla solidarietà relativamente al capitale.
e) Per la soluzione del vecchio problema dell'efficacia della transazione fatta da uno dei condebitori, ho ripreso il concetto affermato dall'art. 1771 cod. civ., disponendo che la transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri se costoro non inten­dono profittarne (art. 48).
Tale disposizione è giustificata dalla esigenza di evitare collusioni tra condebitore e creditore, e dalla necessità di ap­plicare anche qui il principio secondo cui gli effetti degli atti compiuti da un condebiiore si estendono agli altri in quanto questi possano trarne vantaggio. L'esistenza o meno di tale vantaggio viene fatta derivare dal solo giudizio del condebitore, per la difficoltà di poterla affermare in base a dati obiettivi:
il condebitore proffiterà della transazione quando riterrà di poterne avere giovamento.
f) Si è premesso, al primo, il secondo comma dell'art. 145 del progetto del 1936, perché ciò, in base ad un argomento a contrario, avrebbe reso inutile disciplinare gli effetti del rifiuto­ di giuramento da parte di uno dei debitori solidali (art. 49).
Rimaneva, però, da regolare il caso di rifiuto di giura­mento deferito da un condebitore al creditore, il che è stato tatto mercé l'estensione dell'effetto favorevole a tutti i condebitori.
g) Relativamente al regresso tra condebitori (art. 51), si è modificata la dizione del secondo comma dell'art. 146 del progetto del 1936, prevedendo il caso in cui un condebitore è insolvente anziché solo quello in cui diviene insolvente.
Quest'ultima formula allude alla insolvenza successiva al pagamento; ma deve aversi considerazione anche della insolvenza anteriore o contemporanea, salvo, naturalmente, l'apprezzamento e le relative conseguenze di una condotta colposa del debitore che agisce in via di regresso.
Si è poi aggiunto al testo del detto art. 146 un terzo comma, destinato a regolare l'ipotesi di esclusività di interesse di uno dei condebitori.
h) L'espressione "diviene insolvente" si è pure corretta nell'art. 147 del progetto del 1936 (art. 52).
Da questo si è soppresso il capoverso, considerato super­fluo perché la sostituzione del creditore nella situazione che il debitore liberato aveva verso i suoi condebitori, è necessaria conseguenza del contegno del creditore medesimo il quale, liberando uno dei condebitori, ha impedito il regresso verso di lui.
57 Circa le obbligazioni attivamente solidali deve no­tarsi:
a) E' sembrato preferibile (art. 56) coordinare l'effetto della novazione a quello previsto per la remissione, per la compensazione e per la confusione, dato che in tutti i casi si hanno fattispecie di estinzione con mezzi diversi dal pa­gamento.
b) Si è regolato l'effetto verso gli altri creditori della transazione fatta da uno di essi con il comune debitore (arti­colo 60); si è così completato il sistema del progetto della Com­missione reale.
II principio accolto è quello stesso dell'art. 48: la transa­zione si estende ai concreditori in quanto possa loro giovare, ossia in quanto essi dichiarino di volerne profittare.
c) Si è integrato l'art. 151 del progetto del 1936 concernente gli effetti del giuramento, regolandone le conseguenze anche nel caso di giuramento deferito ad uno dei creditori
(art. 61): la prestazione giova a tutti, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale il giuramento è stato deferito.
La base della norma sta sempre nel principio secondo cui gli atti favorevoli sono opponibili a tutti, quelli contrari non pregiudicano.
d) La comunicazione degli effetti di una sentenza ema­nata verso uno solo dei creditori in solido era regolata dal progetto del 1936 (art. 150) nel senso che essa giovava a tutti se di condanna, ma nuoceva se di assoluzione, salvo che fosse fondata su una causa personale al creditore istante.
L'evidente distacco di questa seconda soluzione dai prin­cipi generalmente seguiti e, d'altra parte, il bisogno di evi­tare possibili collusioni ha condotto ad affermare che la
sentenza sfavorevole ottenuta da uno dei creditori in solido ha efficacia soltanto per la parte del creditore contro cui fu emanata (art. 62 secondo capoverso). Per la sentenza
favorevole ad uno dei creditori in solido si è ritenuto oppor­tuno di estenderne l'effetto, senza pregiudizio delle eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno dei creditori (art. 62 primo comma): il principio è troppo ovvio perché possa essere necessaria la sua giustificazione.

Massime relative all'art. 1301 Codice Civile

Cass. civ. n. 22382/2019

Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

Cass. civ. n. 27320/2017

In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c., non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione.

Cass. civ. n. 15737/2010

In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per se una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo.

Cass. civ. n. 7287/2005

In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c.,non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione. (Nella specie è stato ritenuto che, a seguito della rinuncia all'adempimento del contratto preliminare da parte di uno dei promissari acquirenti, l'altro aveva diritto ad ottenere il trasferimento dell'immobile promesso in vendita nella sua interezza).

Cass. civ. n. 1752/1972

La norma dell'art. 1301 c.c. postula che quello che viene rimesso a favore di uno dei debitori sia un debito solidale cioè un'unica prestazione alla quale sono tenuti più soggetti, ciascuno dei quali può essere costretto ad adempierla per intero ed il cui adempimento libera gli altri verso il creditore, secondo le norme degli artt. 1292 e ss. c.c.

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