Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse societą si č in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Ne consegue che tutti i fruitori dell'attivitą devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtł della presunzione di solidarietą prevista dall'art. 1294 c.c. Conseguenza ineludibile della configurabilitą in concreto di un unico soggetto datoriale č la necessitą che la procedura collettiva di licenziamento attivata da una societą coinvolga i lavoratori in organico non solo a tale societą ma a tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dall'integrazione delle due societą.

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