(massima n. 1)
Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la "finalitą turistica" che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non gią singolarmente, bensģ nella loro unitarietą funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalitą turistica" che integra la causa concreta del contratto; con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilitą diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso). (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilitą solidale dell'Agenzia di viaggi e del Tour operator, in relazione ai danni patiti dagli acquirenti di un "pacchetto turistico" in conseguenza dell'intossicazione alimentare riportata all'interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista).