Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9808 del 14 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei casi di controversie per malattia professionale, allorquando un danno sia determinato da pił soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilitą solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro.

(massima n. 2)

La responsabilitą solidale tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 c.c. per i crediti vantati al momento del trasferimento d'azienda si estende anche ai danni derivanti dalla violazione del dovere di sicurezza, anche se le conseguenze patologiche si siano manifestate successivamente al trasferimento stesso. Tale responsabilitą comprende sia i crediti specificamente determinati, sia quelli di natura indeterminata ma conosciuti o conoscibili al momento del trasferimento.

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