Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18939 del 10 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nella societā cooperativa a responsabilitā limitata l'autorizzazione dell'assemblea al promovimento dell'azione di responsabilitā nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza va verificata d'ufficio dal giudice; č sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

(massima n. 2)

Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non č escluso per il fatto che i titoli della responsabilitā facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una societā cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilitā degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto).

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