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Articolo 143 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Dispositivo dell'art. 143 Codice Civile

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].


Brocardi

Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio

Spiegazione dell'art. 143 Codice Civile

Il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi obblighi.
I doveri elencati per un coniuge nel presente articolo diventano diritti per l'altro: così, la fedeltà è l'astenersi reciprocamente da relazioni sentimentali con altri soggetti; l'assistenza reciproca implica il soddisfacimento materiale e morale delle esigenze del coniuge; la coabitazione è la convivenza durevole presso la stessa residenza (e non presso il domicilio, che - secondo quanto detto sub art. 43 del c.c. - ha una connotazione relativa maggiormente alla professione, agli affari ed agli interessi del soggetto).
La capacità di lavoro è da intendersi in senso solidaristico nell'ottica della pari contribuzione per i bisogni comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente; così andranno parificati il lavoro professionale ed il lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente il reddito, provveda a tutte la faccende domestiche. contributo del coniuge è da intendersi in senso ampio, comprensivo tanto dei redditi guadagnati, quanto del patrimonio costituito, conservato e via via accumulato.
La contribuzione è sempre nell'interesse collettivo della famiglia, e non esclusivo dell'altro coniuge, cui invece si riferisce il reciproco mantenimento; si è parlato infatti (Falzea, Trabucchi) di "consorzio familiare" come riflesso del nuovo regime comunitario della famiglia, in contrapposizione con la precedente impostazione che vedeva una autorità (il capofamiglia, appunto) che comandava e provvedeva.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 143 Codice Civile

Cass. civ. n. 5385/2023

In materia di separazione e con riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dai Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.

Cass. civ. n. 32837/2022

In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Ne consegue che si esclude l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma.

Cass. civ. n. 27955/2022

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Cass. civ. n. 25966/2022

Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Ai fini di tale accertamento, è irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro.

In tema di separazione dei coniugi, l'atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell'altro coniuge: soltanto ove risulti che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale sia ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna abbia intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si potrebbe concludere che non sono state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni.

In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.

Cass. civ. n. 22075/2022

Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.

Cass. civ. n. 17892/2022

In tema di separazione, anche nell'ipotesi grave conflitto tra i coniugi, corrisponde all'interesse del minore la conservazione di un affidamento condiviso auspicabile sotto il profilo del mantenimento di un rapporto paritario e diretto con entrambi i genitori. Tuttavia, siffatta valutazione è prettamente di merito e come tale non censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 14740/2022

L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta.

Cass. civ. n. 11130/2022

Per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Cass. civ. n. 8750/2022

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Cass. civ. n. 4327/2022

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Cass. civ. n. 654/2022

In tema di divorzio, la deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela per l'ex coniuge o per la prole, come si desume dalla disciplina dettato dall'art. 5, comma 3, della legge n 898 del 1970 in tema di divorzio. L'aggiunta del cognome maritale, ai sensi l'art. 143-bis cod. civ., deve ritenersi, infatti, un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. Ciò in quanto la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, non può coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica, ma deve essere giustificata da esigenze eccezionali, quale l'interesse dei figli.(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sussiste l'interesse dell'ex coniuge a conservare il cognome del marito sulla base del semplice fatto che detto cognome fosse divenuto parte integrante dell'identità personale sociale e di vita di relazione della ricorrente).

In tema di divorzio, l'autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce una eventualità straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito, da compiersi secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che non possono coincidere con il solo desiderio di conservare, quale tratto identitario, il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa, non potendo neppure escludersi che il perdurante uso del cognome del marito possa costituire un pregiudizio per quest'ultimo, ove intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare riconoscibile socialmente e giuridicamente come legame attuale.

Cass. civ. n. 40795/2021

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.

Cass. civ. n. 20866/2021

In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.

Cass. civ. n. 11792/2021

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.

Cass. civ. n. 6598/2019

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016)

Cass. civ. n. 10927/2018

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall'attore per la Tarsu relativa all'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest'ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).

Cass. civ. n. 6276/2005

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge — poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner — configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art.143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.

Cass. civ. n. 5866/1995

Nel caso in cui un coniuge consegni all'altro una somma di denaro e quest'ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito. (Nella specie, la corte di merito aveva attribuito un'indennità ex art. 1150 c.c.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 143 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. chiede
mercoledì 02/11/2022 - Sicilia
“Buonasera. Se mio marito è andato via di casa, per poter procedere alla separazione e fare l’addebito per tradimento e abbandono del tetto coniugale deve essere lui a mandare la lettera per primo o devo essere io? Altra cosa: è possibile fare causa per danni morali ed esistenziali? E soprattutto quali tipi di cause è possibile fare? Vorrei proprio un elenco di tutte le possibili cause perché mi creda che dopo 18 anni di vita insieme ed essergli stata fedele sempre e per di più con i problemi psichici che aveva se le merita tutte. Grazie per la risposta”
Consulenza legale i 09/11/2022
L’art. 143 del c.c. stabilisce che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Ne consegue che il tradimento costituisce violazione del dovere di fedeltà, sancito appunto dalla norma; così come l’allontanamento dalla casa coniugale, in mancanza di una valida giustificazione, comporta, quanto meno, la violazione del dovere di coabitazione.

La violazione dei doveri derivanti dal matrimonio fa sì che si possa chiedere l’addebito della separazione (art. 151 del c.c.); l’addebito ha conseguenze essenzialmente sul diritto al mantenimento (infatti il coniuge cui sia addebitabile la separazione non ha diritto al mantenimento, art. 156 del c.c.), nonché in materia successoria (l’addebito della separazione comporta la perdita dei diritti successori, art. 548 del c.c.).
Tuttavia, ai fini dell’addebito non è sufficiente la violazione dei doveri coniugali, ma è necessario che tale violazione sia stata la causa della rottura del rapporto di coppia: "in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 20/08/2014, n. 18074). Si tratta di un accertamento che va compiuto dal giudice caso per caso.
Ciò vale anche per la violazione del dovere di fedeltà: occorre infatti verificare se il tradimento abbia causato l’intollerabilità della convivenza e dunque la crisi del rapporto coniugale o sia avvenuto, invece, in un momento in cui la coppia si trovava già in crisi.

La violazione dei doveri coniugali può essere fonte anche di obbligo risarcitorio, sempre che ne sussistano i presupposti, come affermato da giurisprudenza costante: si veda Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 23/02/2018, n. 4470, secondo cui “i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del c.c.”.
L'azione per ottenere il risarcimento del danno deve essere, appunto, "autonoma", cioè il risarcimento non può essere chiesto nello stesso procedimento di separazione, come precisato anche da Cass. Civ., Sez. I, sentenza 08/09/2014, n. 18870: "le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio”.
La condanna al risarcimento del danno, comunque, può essere pronunciata anche in assenza di addebito della separazione, come chiarito da Cass. Civ., Sez. I, sentenza 15/09/2011, n. 18853.

Naturalmente, le risposte fornite in questa sede hanno necessariamente carattere generale, poiché non conosciamo i dettagli della vicenda; consigliamo pertanto di rivolgersi ad un legale esperto in diritto di famiglia per conoscere le azioni in concreto proponibili nei confronti del coniuge, precisando che non c’è una regola che stabilisca chi debba chiedere per primo la separazione: nel nostro caso, se dovesse farlo il marito, la moglie potrà costituirsi in giudizio e richiedere eventualmente l’addebito in via riconvenzionale.

N. M. chiede
venerdì 25/03/2022 - Toscana
“Sono sposata in separazione dei beni e ho due bambini gemelli di 3 anni.
Ogni mese ho spese per circa il 100% del mio stipendio tra benzina, beni primari per i bambini e spesa alimentare.
Lavoro a tempo pieno (da 30 a 36 ore a sett.). Curo la casa da sola al 100%.
Quando non lavoro mi occupo dei bambini da sola.
Mio marito paga le bollette, qualche acquisto sporadico dei bambini, mi solleva dall'accudimento dei figli poche ore al mese di domenica.
Il mio reddito non basta a coprire le spese così come sono impostate e, occupandomi da sola dei figli, non ho la possibilità materiale di avere un altra occupazione per aumentare le mie entrate.
Chiedo se e quali richieste posso avanzare a mio marito per avere maggiore contributo economico. Lui lavora come dipendente presso ditta della sua famiglia (genitori e fratelli), per cui ha stipendio da operaio e disponibilità da imprenditore.

Inoltre stiamo per cambiare casa , immobile di proprietà dei suoceri. Avrei valutato di comprare mobili per circa 20.000 euro, come posso gestire la cosa per avere un eventuale rimborso in caso di separazione?”
Consulenza legale i 31/03/2022
Ai sensi dell’art. 143 c.c., “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”: tra tali diritti/doveri vi è anche quello alla contribuzione ai bisogni della famiglia, cui “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo”.
In presenza di figli, inoltre, l’art. 147 c.c. impone ai coniugi non solo di mantenere i figli, ma altresì di occuparsi della loro istruzione ed educazione nonché di assisterli moralmente, “nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.
Ci preme sottolineare tale aspetto perché, stando a quanto riferito nel quesito, il marito, oltre a fornire alla famiglia un apporto economico inadeguato (pur avendo la possibilità di contribuire in misura maggiore), non sarebbe molto presente neppure nella gestione domestica e nella cura dei figli.
I diritti e doveri endofamiliari, invece, non sono esclusivamente di natura economica: lo stesso art. 143 c.c. obbliga i coniugi alla reciproca assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
Pertanto, appare chiaro che, nel nostro caso, eventuali richieste, rivolte al marito, di un maggiore impegno, sia sul piano economico che della collaborazione familiare e dell’accudimento dei figli, risulterebbero pienamente giustificate.
Naturalmente non è possibile quantificare in questa sede le maggiori richieste economiche, poiché occorrerebbe conoscere nel dettaglio sia i redditi di ciascuno che l’ammontare delle spese effettivamente sostenute. Il consiglio è naturalmente di tentare la strada di un accordo tra le parti, salvo rivolgersi ad un legale qualora il coniuge persista nel proprio atteggiamento scarsamente collaborativo.
Ricordiamo, inoltre, che, rispetto agli obblighi nei confronti della prole, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La norma prevede anche che, in caso di inadempimento di uno dei genitori, il presidente del tribunale possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore.
Quanto all’acquisto dei mobili per la nuova casa, va ricordato che, se il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni, ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.). Naturalmente, è necessario conservare la documentazione che ne provi l’acquisto.
Bisogna anche tenere presente che, in caso di separazione, il giudice adotterà un provvedimento di assegnazione della casa familiare, ovvero stabilirà a quale dei coniugi spetti il godimento della stessa (a prescindere dal titolo di proprietà), sulla base del criterio prioritario dell’interesse dei figli. L’assegnazione della casa familiare comprende, di regola, anche i mobili e gli arredi, che quindi non potranno essere asportati dal coniuge proprietario. Data la situazione descritta nel quesito, tuttavia, appare improbabile che la casa familiare possa essere assegnata al marito.

Anonimo chiede
domenica 11/04/2021 - Puglia
“Buongiorno.
Ho scoperto da pochi mesi, gruppi sanguigni non compatibili tra il mio e quello di mio figlio, il tradimento di mia moglie avvenuto nel 1984 con persona di cui conosco i dati anagrafici e che per parecchi indizi, che ho ricordato dopo la scoperta, mi porta ad avere la certezza che tale relazione è durata una ventina d’anni, senza che io mi accorgessi mai di nulla.
Ora sono in causa di separazione e divorzio e ho chiesto anche la nullità del matrimonio religioso.
Lei all’inizio ha ammesso tutto per poi ritrattare e attaccarmi calunniandomi.
La mia domanda è, visto che la persona con cui mia moglie ha intrattenuto questa relazione è nota, posso chiedergli un risarcimento o quantomeno coinvolgerlo in un procedimento giudiziario in relazione al fatto che è concausa della fine della mia famiglia, della mia dignità di marito, padre,uomo in pratica della mia vita?
Grazie infinite!”
Consulenza legale i 20/04/2021
Al quesito posto deve essere data risposta negativa.
La giurisprudenza, infatti, ha ammesso, talvolta, il risarcimento del danno da infedeltà coniugale: tuttavia, neppure nei rapporti tra coniugi (rispetto ai quali l’art. 143 c.c. stabilisce il dovere di fedeltà) il risarcimento può considerarsi una conseguenza automatica del tradimento.
Sul punto la Cassazione (Sez. III Civ., ordinanza n. 6598/2019) ha precisato che “i doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale”.
Il diritto al risarcimento del danno è stato, invece, espressamente escluso nei confronti del terzo, con cui il coniuge infedele ha intrattenuto la relazione extraconiugale: in particolare secondo Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 18853/2011, “se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al suddetto obbligo è del tutto estraneo”.
Nessun procedimento giudiziario potrà, dunque, nel nostro caso, essere iniziato contro il terzo.

Gianluca C. chiede
sabato 06/02/2021 - Emilia-Romagna
“Buongiorno
Sono sposato da 26 anni in regime di separazione beni. Viviamo in una casa di proprietà esclusiva di mia moglie per ristrutturare la quale anche io ho sostenuto spese, tutte documentabili. Inoltre non ha praticamente mai contribuito a spese di mantenimento, mediche e universitarie di nostra figlia. In caso di separazione ho diritto ad un ristoro delle spese sostenute per il suo appartamento e ad una parziale compensabile per quelle della figlia? Inoltre rifiutarsi di pagare la sua quota di mantenimento della figlia che vive da sola per studio anche se la Università che frequenta è facilmente raggiungibile dalla abitazione di mia moglie?

Grazie per la Vs. Consulenza.
Saluti
Gianluca C.”
Consulenza legale i 15/02/2021
Prima di rispondere alle specifiche domande poste nel quesito è necessario fare una breve premessa riguardante i diritti ed obblighi reciproci che nascono, a favore ed a carico dei coniugi, a seguito del matrimonio.
Il matrimonio comporta, infatti, il sorgere di vincoli di tipo solidaristico che vanno al di là del puro e semplice aspetto economico (pure importante, specie quando sia solo uno dei coniugi a sobbarcarsi la maggior parte delle spese), e di un semplice rapporto di dare e avere.
Tra questi reciproci diritti/doveri l’art. 143 c.c. prevede quello della contribuzione ai bisogni della famiglia, cui entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ora, nel quesito non viene precisato se la moglie lavori o, comunque, disponga di redditi o mezzi propri: è importante, comunque, ricordare che l’apporto alla vita ed alle necessità familiari, che ciascun coniuge ha il dovere di fornire, può essere dato anche con mezzi diversi dal conferimento di denaro. Nell’equilibrio complessivo della famiglia occorre tener conto, infatti, anche del lavoro casalingo, dell'accudimento dei figli, della cura della casa, etc.
Ciò premesso, quanto alla questione delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa familiare (di proprietà esclusiva della moglie), la recente giurisprudenza ha statuito che “in sede di scioglimento della comunione legale tra coniugi, al coniuge non proprietario non spetta alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1150 c.c., per le migliorie apportate, a proprie spese, all'abitazione familiare di proprietà esclusiva dell'altro, quando le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, 27/05/2015, n. 10942).
In presenza di tali presupposti, dunque, non sarà configurabile alcun diritto al rimborso.
Conforme anche, tra la giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Lecce, Sez. II, 04/07/2016: “le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro al fine di apportarvi delle migliorie, seppure tali da incrementare il valore del bene, non possono essere rimborsate qualora avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.”.
Quanto alle spese “di mantenimento, mediche e universitarie” della figlia, è vero che la Cassazione (Sez. VI - 1 Civ., ordinanza 15/03/2017, n. 6819) ha affermato che “in materia di mantenimento dei figli, nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto tale obbligo anche per la quota facente carico all'altro coniuge, è ravvisabile un'ipotesi di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 c.c., atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione”.
Tuttavia, occorre verificare quale sia stato il complessivo apporto dato da ciascun coniuge alle esigenze della famiglia; infatti, come ribadito da Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord. 07/05/2018, n. 10927, “nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno”.
Occorrerebbe peraltro verificare se, nel nostro caso, la moglie abbia comunque provveduto o contribuito a spese familiari diverse da quelle menzionate nel quesito: infatti la Suprema Corte precisa che la possibilità di agire per il rimborso “non si riferisce al caso [...] in cui le spese siano state sostenute da entrambi i coniugi per la famiglia e, quindi, anche per i figli, senza possibilità di distinguere tra quelle destinate all'una e agli altri. Il contenzioso postconiugale” conclude la Corte “riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un'occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale”.

Rosanna chiede
mercoledì 20/11/2019 - Campania
“Buongiorno, vi scrivo per chiedere dei consigli riguardo una fase prodromica a quella della potenziale (ed eventuale) separazione consensuale e/o giudiziale.
Dunque io e mio marito stiamo decidendo, insieme, di prenderci del tempo per riflettere sulla nostra relazione, il tutto decidendo di vivere separati, e cioè io andrei a vivere da mia madre portandomi mio figlio di un anno di età con me, e lui rimarrebbe nell'attuale casa coniugale. Questa dovrebbe essere una decisione per permetterci di riflettere ognuno per conto suo sull'importanza della nostra relazione, senza l'inizio di un procedimento di separazione ove verrebbero cristallizzati tutti (o quasi) i comportamenti della coppia mano a mano che proseguirebbe il procedimento di separazione.
Il mio timore e che dopo questo periodo di vita "ognuno per conto suo, per riflettere sul rapporto di coppia" se l'epilogo fosse la definitiva intenzione di avviare una separazione giudiziale, mio marito possa in una fase di inasprimento dei nostri rapporti inventarsi dei fatti per addebitarmi la potenziale separazione, del tipo abbandono del tetto coniugale con sottrazione di minore. Per scongiurare una tale eventuale (bruttissima) situazione, oggi per iniziare a vivere separati come sopra descritto, in che modo potremmo cristallizzare i nostri comportamenti ? Nel senso che questa nostra decisione di vivere separati possa evincerci da un documento che dia certezza ai nostri comportamenti, e mi riferisco al fatto di vivere separati di comune accordo, ma senza di fatto iniziare una separazione giudiziale, al fine appunto di riflettere sulla nostra relazione.
Se si DOVE e COSA INDICARE in un documento da predisporre in tal senso.
Grazie in anticipo!

Saluti alla redazione.
Rosanna.”
Consulenza legale i 02/12/2019
Ai sensi dell'art. 143 del c.c., dal matrimonio nascono, a carico di entrambi i coniugi in egual misura, una serie di doveri: l'obbligo reciproco alla fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, quello di collaborazione nell'interesse della famiglia, il dovere di coabitazione e, infine, l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia.
A tali doveri i coniugi non possono derogare di propria iniziativa: con particolare riferimento all'obbligo di coabitazione, per esempio, solo in sede di giudizio di separazione il Presidente del Tribunale, nel dettare con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e - soprattutto - della prole, autorizza marito e moglie a vivere separati.
Pertanto, qualora si intenda - come nel caso prospettato nel quesito - iniziare un periodo di separazione di fatto, che funga da "pausa di riflessione" o serva per evitare (soprattutto in presenza di figli) ulteriori tensioni e conflittualità, sarà opportuno regolamentare per iscritto tale situazione.
Una simile scrittura, firmata da entrambi i coniugi, si rivela indispensabile anche nel caso in cui la decisione di vivere per qualche tempo in abitazioni diverse sia presa da marito e moglie di comune accordo, proprio per scongiurare il rischio di successive "ritorsioni" e conseguenze sia civili che penali di varia natura (addebito della separazione, denuncia per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, etc.).
Occorrerà, dunque, redigere un accordo in cui i coniugi diano atto, innanzitutto, della situazione di crisi familiare insorta successivamente al matrimonio, nonché della decisione - adottata di comune accordo - di vivere separati secondo le modalità descritte appunto nel quesito, motivando le ragioni di tale scelta (ciò per cautelarsi ai fini di una successiva assegnazione della casa familiare, dato che in questo caso è il figlio minore a trasferirsi - seppur temporaneamente - in altra abitazione: ad esempio ciò potrà avvenire per ragioni di accudimento del bambino da parte della nonna materna). Sempre a tal fine, sarà opportuno anche precisare che tale assetto organizzativo ha carattere temporaneo ed è motivato dalle esigenze sopra specificate, ma che non pregiudica la natura di "casa familiare" della attuale abitazione, anche ai fini di un eventuale successivo procedimento di separazione personale tra i coniugi.
Inoltre l'accordo in questione dovrà indicare, altresì, le modalità di frequentazione del figlio da parte del padre, nonché gli accordi di natura economica per tale periodo che si assume transitorio, riguardanti il figlio e (ma non obbligatoriamente) la moglie.
Naturalmente è preferibile che la scrittura venga sottoscritta da entrambi; tuttavia, qualora non vi sia l'accordo tra i coniugi, e permanga la volontà della moglie di allontanarsi dall'abitazione familiare, si renderà inevitabile inviare al marito, a mezzo raccomandata A.R., una comunicazione scritta che esponga le ragioni dell'allontanamento, indichi il luogo ove dimorerà il figlio minore, inviti il coniuge a concordare le modalità di frequentazione e di mantenimento del bambino (in vista o meno di una eventuale definitiva separazione).
Considerata la delicatezza delle questioni trattate, per la redazione degli atti sopra indicati si consiglia di rivolgersi ad un legale.

Alessandra B. chiede
martedì 22/01/2019 - Lazio
“Sono madre una meravigliosa ragazza di 15 anni che nel 2006 (13/7 data d'inizio dei miei problemi) aveva solo 2 anni e 7 mesi.
Sono oggi invalida civile al 100%. a causa dell'esportazione di una malformazione artero-venosa con conseguenze terribili, per fortuna solo fisiche, che però mi hanno rovinato la vita.
È vero, mio marito (ex avvisato), che tra l'altro ancora amo, non se ne è andato, ma sono circa 8 anni che non abbiamo più rapporti sessuali perché lui mi ha rifiutata, umiliandomi e ferendo, così, il mio essere donna (ancora).
Non ho intenzione di separarmi ma per legge si potrebbe considerare questo suo comportamento motivo di separazione? Come si potrebbe provarlo?
Grazie”
Consulenza legale i 28/01/2019
Per quanto riguarda i motivi che possono condurre ad una separazione tra i coniugi, l’art. 150 del c.c. stabilisce che la separazione può essere consensuale (quando viene chiesta di comune accordo dai coniugi), o giudiziale (quando viene chiesta da un coniuge nei confronti dell’altro).
Secondo l’art. 151 del c.c., il presupposto per chiedere la separazione giudiziale è che si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave danno all’educazione dei figli.
Tali fatti possono essere del tutto indipendenti dalla volontà dei coniugi: in altre parole, la possibilità di separarsi non presuppone che vi sia una “colpa” di uno dei coniugi.
Discorso diverso va fatto per l’eventuale addebito della separazione; cioè il giudice può dichiarare a quale dei coniugi può essere attribuita la responsabilità della separazione, ma affinché ciò avvenga sono necessari due requisiti:
- l’addebito deve essere espressamente richiesto in giudizio dall’altro coniuge;
- è necessario che vi sia stata, da parte del coniuge “responsabile”, non solo la violazione di uno o più doveri derivanti dal matrimonio, ma anche che questa violazione sia stata la causa della rottura.
La seconda, delicata questione sollevata nel quesito è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza. In proposito, la Corte di Cassazione afferma che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge provoca oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico.
Pertanto tale rifiuto costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e comporta violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale.
Tale volontario comportamento, prosegue la Suprema Corte, non può in alcun modo essere giustificato neanche come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebito della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato (così Cass. Civ., Sez. I, sentenza 19112/2012; conforme Cass. Civ., Sez. I, sentenza 6276/2005; si tratta di orientamento consolidato).
Dalla lettura delle sentenze in materia emerge, dunque, quanto segue:
- il rifiuto, volontario e ingiustificato, da parte di uno dei coniugi, di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l’altro costituisce violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare del dovere di assistenza morale previsto dall’art. 143 c.c.;
- tale comportamento può costituire causa di addebito della separazione, purché si accerti che esso abbia provocato l’intollerabilità della convivenza (che potrebbe anche essere preesistente).
In tema di prova, non esiste una regola prestabilita, ma la valutazione dovrà essere compiuta caso per caso dal giudice.
In particolare, sempre secondo la giurisprudenza, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, poiché la condotta dell’uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro (così sempre Cass. 6276/2005, che richiama il costante orientamento giurisprudenziale). Dunque, occorre stabilire quanto abbiano inciso i comportamenti di entrambi i coniugi sul verificarsi della crisi matrimoniale.

Anonimo chiede
mercoledì 02/01/2019 - Campania
“Buonasera.
Mi chiamo (omissis) ed ho già usufruito in diverse occasioni della Vs preziosa consulenza.
Con decreto di omologazione n.7659/2017 del 21/11/2017 risulto legalmente e consensualmente separato (precedentemente coniugato in regime di separazione dei beni). Le due figlie, (omissis) M., nata il XX/XX/1998 e (omissis) V., nata il XX/XX/2007 sono fiscalmente a carico al 50% a partire dal mese di agosto 2018. Esse risiedono con la madre c/o l'immobile di sua proprietà (cat. A/7 con rendita pari ad € 856,03 + cat.C/6 con rendita pari ad € 40,90).
In seguito alla suddetta separazione, devo corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento per coniuge (all'epoca disoccupata) e figlie, la somma complessiva di € 900,00, così suddivisa:

- € 150,00 in favore dell'ex coniuge;
- € 375,00 in favore della figlia (omissis)M. (maggiorenne);
- € 375,00 in favore della figlia (omissis) V. (minorenne);
- partecipazione - per mia espressa liberalità - all'80% per le spese straordinarie.

Premettendo che ho richiesto la revisione delle condizioni relativamente al concorso alle spese straordinarie – richiedendo la suddivisone al 50% - e all’eliminazione della quota di mantenimento in favore dell’ex coniuge dal momento che dal 01/06/2018 lavora a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di circa € 700, poiché mi è stato richiesto il contributo al pagamento di una bolletta dell’acqua relativa all’anno 2016, sarebbe utile e gradito conoscere, con relativi riferimenti normativi (norme, sentenze, ecc.) se è giusto che debba concorrervi visto che l’utenza è a lei intestata così come pure l’abitazione (suo patrimonio personale acquisito in regime di separazione dei beni).
Inoltre, eventuali spese legate a manutenzione straordinaria (sostituzione caldaia, rifacimento solaio, sostituzione infissi, ecc.) potrebbero essermi imputate pro-quota?
Infine, nel caso in cui mi venisse accordata la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, come dovrei regolarmi per il pagamento della mia quota in riferimento a spese sostenute prima dell’eventuale sentenza di modifica dei patti?

Resto in attesa di Vs riscontro, porgo i migliori saluti.”
Consulenza legale i 10/01/2019
La questione oggetto della prima parte del presente quesito è stata affrontata proprio in una recente sentenza della Corte di Cassazione.
In particolare, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di una quota di utenze relativa ad un periodo precedente la separazione tra i coniugi, la Cassazione ha precisato quanto segue: “con riguardo […] alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 del c.c.” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 10927/2018).
Analogo principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento alle spese effettuate per apportare migliorie alla casa familiare: “qualora l'effettuazione della spesa sia avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non sussiste il diritto al rimborso” (così Cass. Civ., Sez. I, sent. 10942/2015).
Nel quesito non viene specificato se le “eventuali” spese per manutenzione straordinaria siano state sostenute prima o dopo la separazione; tuttavia, proprio la terminologia utilizzata lascia presumere che si tratti di spese future, dunque successive alla separazione già omologata.
Considerato che si tratta di immobile di proprietà esclusiva della moglie, la quale vi abita con le figlie, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi (contenuto ad esempio nelle condizioni di separazione consensuale), deve ritenersi che le spese stesse debbano essere sostenute interamente dal coniuge proprietario e non possa esserne chiesto il rimborso, neppure pro quota, all’altro coniuge.
Per quanto riguarda la sorte delle spese relative ai figli e non comprese nell’assegno di mantenimento, sostenute prima della pronuncia sulla modifica delle condizioni di separazione, la Cassazione ha affermato che, in materia di revisione dell'assegno, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base al principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, – 1, sentenza n. 16173/2015).
Si tratta di principio affermato con riferimento alla modifica della misura dell'assegno di mantenimento, ma evidentemente applicabile anche nell'ipotesi di revisione della quota di contribuzione alle c.d. spese straordinarie.
Pertanto, anche qualora venisse accolta la domanda di riduzione della percentuale di partecipazione alle spese extra mantenimento, la riduzione stessa troverebbe applicazione solo alle spese sostenute successivamente alla pronuncia del provvedimento.

F. S. chiede
sabato 09/06/2018 - Toscana
“Buona sera, la fattispecie è la seguente. Un coniuge viene a conoscenza che per 25 anni la moglie che ha svolto prestazioni di opere quale socio accomodante di una s.a.s. della quale era socio accomandatario il fratello non ha versato o non ha fatto versare a suo favore le contribuzioni necessarie per acquisire i diritti pensionistici peraltro percependo compensi modesti. Inoltre il coniuge in questione ha dovuto lasciare la sua professione di geometra e porsi in quiescenza con un reddito da pensione abbastanza modesto. I due si separano. La domanda è: e il mancato volontario versamento di contributi Inps per 25 anni e la impossibilità di avere una pensione integri gli estremi della violazione della obbligazione di cui all'art. 143, 3 comma di contribuire ai bisogni (futuri) della famiglia. Non trovo precedenti specifici. Grazie”
Consulenza legale i 20/06/2018
Il dovere di contribuzione rientra tra i diritti e doveri reciproci dei coniugi sanciti dall’art. 143 del c.c., insieme all’obbligo di fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
In particolare, il comma 3 dell’art. 143 c.c. stabilisce che entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. La misura di tale contribuzione va valutata in relazione alle “sostanze” ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge.


Dalla lettura della norma codicistica si evince che l’adempimento del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia può essere realizzato con modalità diverse, non necessariamente attraverso l’erogazione in concreto di una somma di denaro. Esso, in altre parole, va parametrato non solo ai redditi o al patrimonio del marito o della moglie ma altresì alla capacità del coniuge di fornire un qualsivoglia apporto alla vita ed alle necessità della famiglia.
Pertanto nella valutazione complessiva dell’adempimento occorre tener conto anche, ad esempio, del lavoro casalingo, della cura dei figli ecc.


Peraltro, come ha precisato Cass. 5420/2002, l’art. 143 c.c. non conferisce a ciascun coniuge il potere di impedire all’altro il compimento di eventuali atti di disposizione che non condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia.


Pertanto, ad avviso di chi scrive, la semplice circostanza dell’omesso versamento di contributi, pur prolungato, e tale da incidere sulla futura percezione di un trattamento pensionistico non implica, di per sé, un’automatica violazione del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia.
Semmai, sarà necessario provare che tale condotta tenuta dal coniuge abbia effettivamente determinato una mancata partecipazione al soddisfacimento delle esigenze familiari, nell’ottica di una complessiva valutazione dell’apporto di entrambi.

M. C. P. chiede
venerdì 02/03/2018 - Toscana
“Buon giorno ,
Sono stata sposata 21 anni e dal matrimonio sono nate due figlie . Attualmente sono divorziata da 5 anni , dopo una separazione consensuale . Ora il mio ex marito ha richiesto l'annullamento del matrimonio religioso ( nel frattempo si è risposato civilmente ) con la motivazione di non aver creduto nell'obbligo di fedeltà coniugale.
Ha dichiarato di aver avuto diverse amanti durante gli anni di matrimonio, scrivendo anche i loro nomi e portando testimoni che lo hanno confermato.Tutto questo verbalizzato dal Tribunale ecclesiastico.
Vorrei sapere se posso richiedere danni morali per questo motivo. Grazie”
Consulenza legale i 09/03/2018
E’ noto che il matrimonio comporta l’osservanza di precisi doveri, elencati dal codice civile nell’art. 143, secondo comma, tra i quali il dovere di fedeltà.
La violazione dei medesimi integra ormai pacificamente, per la giurisprudenza, un vero e proprio illecito civile, in quanto si tratta di doveri non solo morali ma anche giuridici.

La Corte di Cassazione, in merito, ha statuito: “E' noto peraltro che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come può desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell'art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 c.c. della loro inderogabilità, dalle conseguenze che l'ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione, onde è certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell'altro a comportamenti conformi a detti obblighi (v. sul punto Cass. 2000 n. 7859, che ha qualificato l'obbligo di fedeltà coniugale regola di condotta imperativa) (…) L'accertamento, nei limiti innanzi precisati, della lesione del diritto fondamentale (…) a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia“ (Cass. civ. Sez. I, 10-05-2005, n. 9801).

La Cassazione, poi, sia in questa che in altre pronunce, ha precisato che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia – come la separazione o il divorzio (che sono strumenti accordati precisamente per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo) - ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile risarcibile.

Le citate regole generali stabiliscono, in effetti e tuttavia, che non è sufficiente la mera violazione dei doveri matrimoniali ad integrare i presupposti per il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso, in particolare, dei danni di natura non patrimoniale (come quelli cosiddetti “morali”) sono necessari la concreta violazione del dovere coniugale, la sussistenza del danno “ingiusto” e la prova del nesso causale tra violazione commessa e danno procurato.

Nel caso dell'infedeltà, in particolare, va dimostrato che questa per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia determinato una concreta e reale lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità, ovvero bisognerà provare che la compromissione della salute deriva proprio ed esclusivamente dal comportamento del coniuge fedifrago) oppure che l'infedeltà, per le sue modalità, si sia tradotta in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, dignità che sappiamo essere tutelata a livello costituzionale.

La richiesta di risarcimento dei danni morali derivante da infedeltà coniugale (se ne sussistano ovviamente, come detto, tutti i presupposti) non è impedita dal fatto che i coniugi siano addivenuti a separazione di natura consensuale (cioè il consenso dei coniugi nella separazione non esclude il diritto al risarcimento di uno di essi) e neppure dalla mancanza di addebito della separazione (con quest’ultima espressione si intende la pronuncia del giudice della separazione che accerta l’avvenuta infedeltà e che determina come conseguenza un pregiudizio del coniuge traditore sotto il profilo squisitamente economico-patrimoniale).

Afferma in proposito la Cassazione: «I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni” (Cass. sent. n. 18853/2011).

Esiste, per la verità, anche qualche pronuncia contraria sul punto (ad esempio Tribunale di Roma 25/6/2015), che sostiene come non possa essere accolta la domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali, se non c'è stata una pronuncia di addebito della separazione: trattandosi infatti, di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il danno dovrebbe essere necessariamente richiesto nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguente impossibilità di promuovere un successivo giudizio che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con la sentenza già in precedenza emessa sulla separazione.

L’orientamento maggioritario, comunque rimane quello per cui il diritto al risarcimento dei danni “morali” sussiste, come detto, tutte le volte in cui il tradimento si è consumato con modalità tali da ledere il decoro e la reputazione del coniuge, ad esempio nel caso sia avvenuto in modo plateale o coinvolgendo la sfera pubblica della coppia o i colleghi dell’ambiente di lavoro: spetteranno in tal caso il risarcimento del danno alla salute ed alla reputazione della persona tradita, ma anche ad esempio le eventuali spese mediche sostenute e la diminuzione dei guadagni per la riduzione del lavoro conseguente alla crisi psicologica.

Per tornare al quesito, quindi, non esiste alcuna teorica preclusione alla richiesta di danni morali derivanti dall’accertata infedeltà coniugale, e ciò nonostante la separazione sia stata consensuale e senza addebito.
Non rileva neppure la pregressa conoscenza o meno dell’infedeltà da parte della moglie tradita.
Tuttavia, come ampiamente illustrato, è necessario che quest’ultima, se intende ottenere il risarcimento, dimostri che il comportamento del coniuge sia stato tale – per le modalità con cui è avvenuto – che si possa dimostrare un’effettiva e concreta lesione dell’onore e della reputazione della moglie e/o la compromissione che della sua salute, fisica e/o psicologica.

Nel caso in esame, le modalità con le quali in effetti è emersa l’infedeltà, ovvero il fatto che ciò sia stato dichiarato in un processo, alla presenza di testimoni (i quali anzi sono stati convocati proprio per confermare la circostanza) e poi verbalizzato, potrebbe deporre, ad avviso di chi scrive, a favore della risarcibilità dei danni subiti.
Va sempre messo in evidenza, però, che il diritto al risarcimento va sempre valutato caso per caso e che molto dipende dalla discrezionalità del giudice, che per decidere si basa sui concreti elementi probatori dedotti in giudizio dalla parte istante.
In casi come quello in esame si consiglia di rivolgersi sempre ad un avvocato esperto in diritto di famiglia e che conosca bene gli orientamenti del Tribunale competente per territorio.


Patrizia G. chiede
domenica 24/09/2017 - Piemonte
“Buon giorno io sono disabile al 100% e mio marito anche, dato che la nostra situazione è diventata insostenibile e le malattie aiutano ad aggravare il problema lui mi ha parlato di un eventuale divorzio. I sono in mobilità fino a fine anno e lui andrà in pensione sempre a fine 2017
Mi chiedo, dato che ho ancora una mamma e un fratello, mi chiedevo chi "dovrebbe occuparsi del mio "benessere" e cosa posso chiedere in fase di separazione dato che abbiamo la separazione dei beni e ci siamo sposati in comune nel 2002.
Grazie”
Consulenza legale i 27/09/2017
Va, innanzitutto, precisato che, prima di poter chiedere il divorzio, lei e suo marito dovrete procedere a chiedere la "separazione personale".

In proposito, si aprono due scenari:

a) "separazione consensuale": lei e suo marito potete presentare un ricorso per "separazione consensuale", nel quale indicherete al Giudice le condizioni alle quali avete deciso di separarvi (compreso l'eventuale accordo circa la corresponsione di un assegno di mantenimento). Il Giudice, in tal caso, già dopo la prima udienza (nella quale sentirà entrambi i coniugi, al fine di assodare la loro volontà di separarsi e l'impossibilità di una riconciliazione), procederà ad "omologare" la vostra separazione e, dopo 6 mesi dalla prima udienza, potrete presentare "ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio" (divorzio).

In sede di "separazione consensuale" lei e suo marito potrete accordarvi per la corresponsione, in suo favore, di un assegno mensile di mantenimento, che dovrà essere proporzionato alle vostre rispettive condizioni economiche e reddituali.

b) "separazione giudiziale": laddove lei e suo marito non riusciate a raggiungere un accordo circa le condizioni di separazione, uno dei due potrà comunque presentare un ricorso per "separazione giudiziale".

In questo caso, la procedura sarà più lunga e complessa: uno dei coniugi potrà chiedere che il Giudice ponga a carico dell'altro la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento e il Giudice, al fine di valutare se accogliere tale domanda e di determinare l'ammontare dell'assegno, procederà ad esaminare la situazione economica e reddituale dei coniugi (dovrete, infatti, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni).

All'esito del procedimento, il Giudice emetterà una vera e propria sentenza, nella quale disporrà la separazione dei coniugi e indicherà tutte le condizioni alle quali la separazione è sottoposta (compreso l'eventuale obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento).

In caso di separazione giudiziale, potrete procedere a chiedere il divorzio dopo 1 anno dalla notifica del ricorso per separazione giudiziale.


Diversa è la questione per quanto riguarda eventuali obblighi degli altri suoi famigliari di contribuire al suo "benessere".

In proposito, viene in rilievo l'art. 433 c.c., il quale individua le persone obbligate a prestare gli "alimenti" in favore di un famigliare che si trovi in stato di bisogno.

La disposizione citata prevede, infatti, che siano obbligate agli alimenti, nell'ordine:
- il coniuge
- i figli
- i genitori
- i generi e le nuore
- i suoceri
- i fratelli e le sorelle

L'alimentando, dunque, dovrà rivolgersi, in primis, al coniuge e, in mancanza di esso, potrà rivolgersi agli altri soggetti indicati dalla norma e nell'ordine da questa stabilito (quindi, prima di rivolgersi al genitore, l'alimentando dovrà rivolgersi ai figli, e via dicendo).

Va precisato, peraltro, che l'obbligo alimentare sussiste in capo al coniuge finché il matrimonio può dirsi sussistente e, dunque, anche in caso di separazione (va osservato, infatti, che il matrimonio cessa, dal punto di vista civilistico, solo con la pronuncia di divorzio). Con la separazione, vengono meno alcuni obblighi (ad esempio, quello di fedeltà e di coabitazione) ma il vincolo coniugale continua ad esistere.

Per rispondere ai suoi quesiti, dunque, lei può valutare di:
- accordarsi con suo marito circa le condizioni di separazione, concordando la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento. In questo caso, potrete presentare un ricorso per separazione consensuale e, dopo soli sei mesi dalla prima udienza, potrete chiedere il divorzio;
- presentare domanda di separazione personale "giudiziale", chiedendo al giudice di porre a carico del coniuge un assegno di mantenimento, in ragione del vostro divario reddituale;
- laddove si trovasse in "stato di bisogno", potrebbe chiedere al coniuge di versarle gli "alimenti", sulla base di quanto stabilito dall'art. 433 c.c.




Gianfranco F. chiede
sabato 17/06/2017 - Lazio
“Buongiorno,
con la sentenza citata in questo articolo, e diciamo innovativa, potrebbe essere rimessa in discussione una vecchia separazione consensuale del 1997?:
http://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/niente-addebito-prova-moglie-tradito-marito-prima-della-domanda/1141.html”
Consulenza legale i 20/06/2017
Va preliminarmente detto che le condizioni contenute negli accordi di separazione consensuale omologati dal Giudice sono sempre suscettibili di modifica. Normalmente, ciò avviene al verificarsi di eventi sopravvenuti, cioè successivi al alla data del provvedimento di omologa, andando ad incidere sull'equilibrio negoziale eventualmente già raggiunto dai coniugi.

La modifica può essere effettuata a mezzo di accordo stragiudiziale tra i coniugi oppure con ricorso congiunto al Giudice; se però non si raggiunge l’intesa, il coniuge interessato alla modifica dovrà proporre un ricorso giudiziale (art. 710 del codice di procedura civile).

Ora, tornando al quesito, parrebbe di capire che nel caso di specie il Giudice avesse addebitato la separazione a motivo di un infedeltà successiva alla domanda di separazione stessa e si chiede ora se, in forza della sentenza in commento, sia possibile far rivedere la decisione dal Giudice e “togliere” l’addebito.

Ricordiamo che le conseguenze di quest’ultimo sono di tipo economico/patrimoniale: il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde il diritto all'assegno di mantenimento, conservando solo il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti.

Inoltre, il soggetto contro il quale è stata pronunciata una separazione per colpa, perde i diritti successori nei confronti dell'ex coniuge (salvo il diritto, se già godeva degli alimenti legali a carico del defunto, ad un assegno vitalizio in eguale misura da porsi a carico dell'eredità).

Al contrario il coniuge cui non è stata addebitata la separazione gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Tornando dunque al quesito, per dare una risposta occorre tenere ben presente il principio di diritto stabilito dai Giudici milanesi (peraltro non nuovo alla giurisprudenza che si occupa della materia), ovvero quello per cui deve essere dimostrato il nesso causale tra l’infedeltà coniugale e la crisi del matrimonio.
Ovvero per ritenere escluso l’addebito bisogna dimostrare che il matrimonio era già in crisi irreversibile prima dell’infedeltà del coniuge e che non è stata quest’ultima la causa della separazione.

Questo, peraltro, è precisamente il motivo per cui la giurisprudenza si è già espressa da tempo a sfavore dell’ipotesi contraria a quella in esame (ovvero richiesta di addebito successiva alla separazione consensuale).
Può in effetti capitare che, dopo aver chiesto e ottenuto quest’ultima, uno dei coniugi ci ripensi, perché venuto a conoscenza di un tradimento iniziato già durante il matrimonio.
Non è però possibile, in questi casi, chiedere la revisione delle condizioni di separazione, con la dichiarazione di addebito a carico del coniuge fedifrago.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l’addebito può essere riconosciuto solo quando venga dimostrato – come già detto – che esso è stato la ragione effettiva e unica della rottura del matrimonio.
Se, invece, il matrimonio è finito per altri motivi, l’eventuale concomitanza di un tradimento non rileva. Ecco perché la successiva scoperta dell’infedeltà non può rimettere in discussione una scelta che evidentemente era stata determinata da altre ragioni.

Ciò detto, per concludere, non si ritiene che nel caso di specie si possa “rimettere in discussione la separazione” fino al punto di chiedere al Giudice una diversa decisione sull’addebito, ma – ad avviso di chi scrive – nulla osta, invece, ad una richiesta di risarcimento danni.

Infatti, la Cassazione ha ritenuto che i doveri che derivano dal matrimonio fanno nascere diritti soggettivi, costituzionalmente tutelati e la cui violazione può dar diritto ad un risarcimento. Inoltre, la Cassazione ha affermato altresì il diritto al risarcimento nel caso di condotte, da parte di uno dei due coniugi, talmente gravi da nuocere ai diritti fondamentali dell’ex coniuge, come l’immagine, la riservatezza, le relazioni sociali e la dignità.
Non si vede perché, dunque, il coniuge che si è visto leso nei propri diritti patrimoniali e della personalità (come può essere la dignità) dall’addebito della separazione non possa ora richiedere un risarcimento per quest’ultima decisione se si dimostri che non era giustificata.

Wanda K. chiede
sabato 17/09/2016 - Trentino-Alto Adige
“Gentilissimi Avvocati ,
vorrei chiederVi consulenza legale in questione descritta sotto.

Sono polacca (con doppia cittadinanza ) , da quasi 30 anni sposata con un cittadino italiano.
Le nostre nozze sono state celebrate in Italia in Comune con il regime di separazione dei beni.
Sono figlia unica, mio padre è deceduto nel 1993 e mia madre dal febbraio 2009 è alloggiata nella Casa di riposo in Polonia. Secondo la legge polacca l’obbligo di pagare la retta aspetta in ordine:
- All’ ospite della Casa di riposo nell’importo che non sia superiore del 70% del proprio reddito ,
- Al coniuge e i discendenti della persona collocata,
- Al Comune la quale persona collocata è residente, coprendo la differenza tra il medio costo della vita nella Casa di riposo e il versamento sostenuto dalla persona residente e dalle altre persone obbligate a partecipare ai costi della sua permanenza.
La pensione di mia madre non è sufficiente per coprire la retta totale, finora la differenza è stata coperta dal Comune in cui risiede.
Dall’1 agosto sono stata obbligata dalla Direzione della Casa di riposo ad integrare la differenza tra il versamento di mia madre e il costo medio della permanenza nella struttura, tuttavia la Direzione ammette la parziale o completa esenzione del dovuto in caso di redito mensile non sufficiente.
L’indice pro capite di reddito medio di una famiglia polacca è pari a 1542 zloty, secondo il cambio in valuta ammonta a circa 385 euro (1542:4=385).
La mia famiglia è composta da due persone senza figli e l’unico reddito mensile è di mio marito (io sono a suo carico) si aggira intorno ai 1400 euro Ho notato che dal calcolo ISTAT in Italia la soglia di povertà assoluta per una famiglia come la mia ammontava nel 2015 a 1083.67 . Tuttavia la statistica polacca con un reddito di 5600 zloty (1400x4=5600) può considerarsi famiglia benestante.
Per usufruire l’opportunità di esenzione ( descritta sopra) dovrei illustrare il nostro reddito mensile, ma il costo della vita in Italia supera decisamente quella polacca. Esiste il modo quale permetterebbe di riconciliare queste disparità?
D’altronde vorrei chiederVi se mio marito con moglie a carico e con regime di separazione dei beni, è obbligato ad intervenire all’integrazione della retta mensile della suocera nella struttura?
Dato che il nostro matrimonio è stato celebrato in Italia legge a quale paese è predominante?

In attesa di risposta cordialmente saluto

Consulenza legale i 20/09/2016
E’ forse più semplice ed opportuno partire dalle ultime domande poste nel quesito.

In ordine a quale sia la legge applicabile al “matrimonio”, ovvero ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, la materia trova disciplina specifica nella Legge 31/05/1995, n. 218 sul “diritto internazionale privato”, ed in particolare negli articoli 26 e seguenti sui rapporti di famiglia.

Gli articoli che ci interessano sono due:
- art. 29, intitolato “rapporti personali tra coniugi”, il quale recita: “1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.”: non c’è dubbio, pertanto, nel caso di specie, che si applichi la legge italiana, dal momento che entrambi i coniugi (così si evince dal testo del quesito) vivono e risiedono in Italia;
- art. 30, intitolato: “rapporti patrimoniali tra coniugi”, il quale recita: 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. (…)”; anche il regime patrimoniale, dunque, sarà regolato dalle legge italiana, che prevarrà rispetto alla legge polacca.

Sotto quest’ultimo profilo, secondo la legge italiana che disciplina i rapporti tra i coniugi, non esiste alcuna norma che ponga a carico del marito l’obbligo di contribuire al pagamento della retta della suocera: quand’anche, poi, la moglie dovesse subìre un’eventuale azione esecutiva per il recupero delle rette non pagate in forza della legge polacca, in ogni caso i suoi creditori potrebbero colpire esclusivamente il suo patrimonio personale e non potrebbero toccare quello del marito, stante il regime di separazione dei beni prescelto.

Per quanto riguarda, infine, la situazione in Polonia relativamente al pagamento della casa di riposo, dove evidentemente la legge italiana non opera in alcun modo, la prima questione da chiarire è quella relativa a quale reddito si faccia riferimento ai fini dell’esenzione: quello personale della figlia della signora ricoverata oppure il reddito dell’intero nucleo familiare.
E’ lecito presumere, tuttavia, che si tratti della seconda ipotesi, dal momento che – in caso contrario – non godendo l’obbligata di alcun reddito, sarebbe facile ottenere l’esenzione dal pagamento della retta.

Sul reddito del nucleo familiare sarebbe indispensabile conoscere le normative polacche, presumibilmente quelle fiscali, per vedere se queste ultime abbiano previsto particolarità nelle modalità di calcolo e di determinazione del reddito qualora il nucleo familiare sia composto da persone che risiedono in altro stato e/o abbiano diversa cittadinanza.
A titolo di esempio, in Italia esistono norme fiscali che regolano, nello specifico, come effettuare la dichiarazione dei redditi (e quindi come calcolare questi ultimi) dei soggetti residenti all’estero. La situazione di cui al quesito è analoga a quest’ultima ma al “rovescio”: occorre individuare, cioè, la normativa fiscale polacca corrispondente, che disciplini le modalità di determinazione del reddito familiare nel caso in cui il contribuente risieda all’estero e il suo nucleo familiare sia composto anche da soggetti con cittadinanza diversa.

Ciò detto, ad avviso di chi scrive non c’è comunque modo di superare il problema, anzi si ritiene che si tratti di un falso problema: se in Polonia, infatti, il reddito della famiglia di cui al quesito è abbastanza alto, a nulla rileva che in Italia esso non lo sia altrettanto, dal momento che la retta della casa di riposo in Polonia sarà calcolata e versata sul valore del denaro polacco e non italiano, con conseguente esborso parametrato al paese dove il denaro vale di meno (insomma, l’importo – sulla base del cambio euro-zloty – dovrebbe essere contenuto).

In ogni caso, con riferimento alla disciplina fiscale polacca, si tratta di questione molto particolare e che necessita l’assunzione di informazioni direttamente in Polonia, informazioni che la Redazione non è in grado di fornire.

Oreste R. chiede
giovedì 29/10/2015 - Lombardia
“Sono pensionato e invalido al 80%, ho una casa di circa 100 mq e sto pagando il mutuo.
Ho comprato la casa nel 1998. Nel 2001 mi sono sposato. Mia moglie lavora ma da tre anni che non interviene nelle spese comuni. Ora a causa di una futura separazione, mia moglie è andata ad abitare con il figlio in "malattia". Io non riesco più a pagare tutto. come posso fare? se andassi a vivere in affitto, vicino al posto di lavoro della moglie posso portarmela dietro con la residenza per liberare la casa di cui pago il mutuo”
Consulenza legale i 04/11/2015
Il richiedente lamenta una difficoltà economica dovuta a una serie di circostanze. In ordine alla situazione descritta possiamo fare alcune considerazioni.

Innanzitutto il richiedente ha in essere un contratto di mutuo (art. 1813 del c.c.) per l'acquisto della casa. Egli è certamente tenuto all'adempimento anche se non vive nell'immobile. Se non adempie subisce le conseguenze previste dalla legge (salvo diverso accordo contrattuale): il mutuante, infatti, potrà scegliere tra chiedere l'adempimento coattivo, ovvero chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (art. 1453 del c.c.).
Potrebbe però pensare a delle soluzioni, come, ad esempio, vendere la casa acquistata con il mutuo ad un soggetto che gli versi l'intero prezzo; oppure ad un soggetto che si accolli il mutuo (v. art. 1273 del c.c.), salvo che in sede di stipula del contratto di mutuo non abbia pattuito il divieto di accollo del mutuo. In alternativa potrebbe cercare un accordo con chi ha concesso il mutuo per rinegoziarlo, ad esempio aumentando il numero delle rate (e quindi la complessiva durata del mutuo) ma ottenendo una diminuzione dell'importo unitario della stesse.

Per quanto attiene alla condotta della moglie del richiedente, il fatto che questa non abbia contribuito ai bisogni della famiglia integra violazione di uno dei doveri che nascono dal matrimonio a carico dei coniugi, quello appunto di contribuzione (art. 143 co. 3 c.c.). Questo può rilevare sotto due punti di vista:

- in sede di separazione la condotta potrebbe essere causa di addebito (art. 151 del c.c.). Peraltro la giurisprudenza è costante nel ritiene che la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. è causa di addebito solo se ha determinato la crisi, mentre se è maturata quando la crisi era già in corso non può fondare una pronuncia di addebito (Cass. 16614/2010; Cass. 2740/2008).
Il coniuge cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento ma solo, se sussistono i presupposti, agli alimenti (art. 156 del c.c.) e vede limitati i propri diritti successori (art. 548 co. 2 c.c.).

- se vi è riconciliazione tra i coniugi ma la moglie continua a non contribuire ai bisogni della famiglia si ritiene che il marito possa chiedere al tribunale che una parte dei suoi redditi siano versati direttamente a lui ex art. 316 bis c.c. (norma che ha riprodotto quanto stabiliva l'art. 148 del c.c. prima della riforma del 2012).

Le stesse considerazioni svolte in tema di addebito per violazione dei doveri coniugali valgono se un coniuge abbandona la casa famigliare, ma solo se lo fa senza giusta causa (Cass. 9338/2008). Costituisce giusta causa, ad esempio, la proposizione della domanda di separazione (art. 146 co. 2 c.c.).

Altresì, è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza più recente gli obblighi nascenti dal matrimonio hanno natura giuridica: pertanto la loro violazione potrebbe costituire fonte dell'obbligo di risarcimento del danno ex art. 2043 del c.c., in presenza di particolari presupposti (v. Cass. 18853/2011).

Infine si ricorda che il nostro ordinamento contempla un apposito istituto a beneficio di coloro che non riescono a soddisfare i bisogni essenziali della vita: quello degli alimenti (art. 433 ss c.c.). Esso presuppone che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 del c.c.). In questo caso si stabilisce che alcuni soggetti, individuati dalla legge, sono tenuti a sostenere economicamente l'alimentando, entro il limite di quanto necessario per la sua vita, avendo riguardo alla sua posizione sociale.

Katerina chiede
martedì 15/03/2011 - Molise
“Buongiorno,
sono sposata con mio marito in regime di separazione dei beni. Siamo sposati da 15 anni. Da qualche mese ho scoperto per caso che il mio marito ha venduto (compravendita fittizia) la casa ai suoi 2 figli del primo matrimonio lasciando usufrutto a vita solo per sé. Io non ho un'altra casa, se dovesse morire mio marito rimango per strada. Può questo atto costituire un motivo valido per la richiesta di separazione?”

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