Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Tra il tradimento e la separazione non deve passare troppo tempo se si vuole ottenere l'assegno di mantenimento

Famiglia - -
Tra il tradimento e la separazione non deve passare troppo tempo se si vuole ottenere l'assegno di mantenimento
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016, è tornata a ribadire alcuni principi già espressi in tema di tradimento e di addebito della separazione.

Come noto, se un coniuge intende chiedere la separazione, ha la possibilità di chiedere, ai sensi dell’art. 151 codice civile, che il giudice “addebiti” la stessa all’altro coniuge, laddove ritenga che la colpa della fine del matrimonio si da ricondurre al comportamento del coniuge stesso.

In particolare, il giudice pronuncia l’addebito della separazione, laddove ritenga, in base alle risultanze processuali, che il coniuge abbia violato i doveri che derivano dal matrimonio, di cui all’art. 143 codice civile, e che tale violazione abbia rappresentato la causa del fallimento dell’unione coniugale.

La pronuncia dell’addebito, non è priva di conseguenza sul piano pratico, dal momento che ha la grave conseguenza di escludere che il coniuge possa richiedere la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo nel proprio mantenimento: in altri termini, l’addebito della separazione esclude il diritto al mantenimento.

In ogni caso, non ogni violazione dei doveri coniugali comporta l’addebitabilità della separazione, in quanto è necessario che tale violazione abbia rappresentato la causa della fine del matrimonio: se il matrimonio, dunque, è finito per altri motivi, l’addebito non potrebbe essere pronunciato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha ribadito proprio quest’ultimo principio, in un caso in cui il marito aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie, la quale, tradendolo, aveva violato il fondamentale dovere di fedeltà che deriva dal matrimonio.

Il tribunale, pronunciandosi nel primo grado di giudizio, aderiva alle argomentazioni svolte dal marito, pronunciando la separazione con addebito alla moglie e obbligando la medesima a corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 250 mensili in favore del marito tradito.
Tale sentenza trovava, poi, conferma, nella successiva pronuncia della Corte d’Appello, la quale, addirittura maggiorava l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto dalla moglie, a Euro 400.

In particolare, secondo la Corte d’Appello, tale decisione doveva ritenersi giustificata in quanto doveva ritenersi provata la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie nel corso del matrimonio e la moglie non aveva in alcun modo provato che la causa della fine del matrimonio non fosse da ricondurre al tradimento medesimo ma ad altri fattori.

La moglie, ritenendo la sentenza ingiusta, decideva, quindi, di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, il quale, tuttavia, non aveva esito per lei positivo.

La Cassazione, in proposito, ribadisce che “l’infedeltà - così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione - viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.)”, così da rendere giustificata la richiesta di separazione.

L’infedeltà, quindi, secondo la Corte, rappresenta “la premessa (…) dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.)

Tuttavia, precisa la Corte, tra il tradimento e la separazione non deve intercorrere troppo tempo: infatti, se la convivenza prosegue per lungo tempo dopo l’episodio di infedeltà, non può ritenersi che quest’ultima sia stata la causa della separazione.
Non solo, secondo la Cassazione, non potrebbe pronunciarsi la separazione nemmeno nell’ipotesi “infrequente, ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell’uso- dei “separati in casa“)”, in quanto, in questo caso “si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l’applicabilità della regola generale di causalità”.

Sarà, dunque, il coniuge fedifrago a dover provare la “mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059)”.

Nel caso di specie, tuttavia, la moglie, colpevole di aver violato l’obbligo di fedeltà non aveva in alcun modo provato che il matrimonio fosse già in crisi e che, pertanto, il tradimento non fosse stato la causa della separazione, con la conseguenza che doveva ritenersi corretta la decisione della Corte d’appello di addebitarle la separazione.

La Cassazione, perciò, respingeva il ricorso e confermava la sentenza del giudice di secondo grado.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.