Ad undici anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione viene data alle stampe una nuova edizione dei volumi dedicati al Diritto di famiglia del presente Trattato, profondamente rinnovata ed ampliata, per tenere conto delle numerose ed importanti novità normative e della significativa evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria tipica di una materia in rapida e continua evoluzione, al fine di tenere il passo con l'evolversi della moderna società. Nei quattro volumi... (continua)
L'opera affronta, attraverso l'esame ragionato di casi giurisprudenziali, i più importanti istituti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli, valorizzando la prospettiva ed il ruolo sia dell'avvocato (ad esempio, in tema di accesso agli atti amministrativi) che del magistrato (ad esempio, in tema di validità degli accordi tra coniugi e di criteri di determinazione dell'assegno per il coniuge).
(continua)Il volume analizza l'istituto del mantenimento del coniuge e dei figli nella separazione e nel divorzio, con un'ampia disamina dei mezzi di tutela e di garanzia predisposti a loro favore. Tra gli strumenti di tutela voluti dal legislatore per attenuare gli effetti della separazione, ci si sofferma, in particolare, sull'assegnazione della casa familiare esaminandone nozione e criteri per l'attribuzione della stessa sia ai figli che al genitore anche non coniugato. Gli argomenti trattati... (continua)
All'obbligo di prestare gli alimentisono tenuti, nell'ordine (2): 1) il coniuge [51, 156] (3); 2) i figli legittimi [231] o legittimati [280 ss.] o naturali [250 ss.; 269 ss.] o adottivi [291 ss.], e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali (4); 3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti (5); 4) i generi e le nuore [434]; 5) il suocero e la suocera (6); 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439] (7).
(2) L'ordine disposto dalla norma va integrato con gli artt. 436 e 437.
(3) Presupposto dell'obbligo alimentare a favore del coniuge è che il matrimonio sia valido: esso cessa in caso di divorzio, ed è sostituito dall'assegno divorzile. L'obbligazione alimentare permane anche in alcuni casi in cui la convivenza è venuta a cessare; in particolare, permane tra coniugi separati in via consensuale o giudiziale, salvo l'addebito.
(4) Con la legge sull'adozione vanno inclusi tra gli adottivi sia gli adottati dopo la maggiore età, sia i minori adottati in base alla regole che disciplinano l'adozione in casi particolari. L'obbligo alimentare grava sui discendenti, qualunque sia il rapporto di filiazione che lega il figlio al genitore. Non sono tenuti agli obblighi alimentari i figli naturali non riconoscibili.
(5) L'obbligo alimentare dei genitori sorge allorché sia cessato l'obbligo al mantenimento [v. Libro I, Titolo XIII]. Al mantenimento i genitori sono tenuti fino a quando i figli non siano in condizione di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori della casa familiare. I genitori sono tenuti agli alimenti anche verso i figli naturali non riconoscibili, maggiorenni.
(6) Perché sorga l'obbligo tra affini occorre un valido matrimonio. Non sorge legame di affinità a seguito dell'adozione. L'obbligo alimentare permane in caso di divorzio.
(7) Tra i fratelli tenuti agli alimenti rientrano quelli il cui rapporto deriva dall'adozione piena. Si ritiene che l'obbligo persista per i figli legittimi, nonché per i figli naturali, anche di uno stesso genitore.
La norma elenca, tassativamente, i soggetti su cui gravano gli obblighi alimentari. Si ritiene tuttavia che l'alimentando non sia tenuto a rispettare l'ordine previsto dalla norma, ma possa rivolgersi anche ad un obbligato inferiore quando questi offra maggiori garanzie.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
213L'art. 433 del c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145 del c.c.. Poiché l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacché questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156 del c.c.. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.
Ai sensi dell'art. 433 del c.c. se una persona si trova in stato di bisogno e non ha mezzi per provvedere al proprio sostentamento, nè ha la capacità di procurarseli col proprio lavoro nasce un diritto agli alimenti di fonte legale. I soggetti obbligati,secondo l'ordine della legge, sono essenzialmente il coniuge, i parenti e gli affini in base ad un vincolo di solidarietà familiare. Il coniuge è tenuto agli alimenti solo quando sono cessati gli obblighi patrimoniali assai più importanti nei confronti dell'altro coniuge. Seguono i figli (legittimi, naturali, adottivi, senza distinzione) o in loro mancanza i discendenti prossimi, quindi i genitori. Il genero e la nuora, poi il suocero e la suocera, quindi gli affini di primo grado, sono obbligati ancor prima dei fratelli (germani e poi unilaterali) che chiudono la graduatoria.
Nell'anno 1987 mi sono sposato con una donna divorziata che aveva di una figlia di 9 anni invalida al 100% avuta durante il precedente matrimonio. Durante il matrimonio abbiamo avuto un figlio che attulamente vive con me. Nel 1993 mia moglie presentava istanza presso il tribunale dei minori di adozione in casi particolari, pertanto alla predetta ragazza veniva dato in aggiunta al suo anche il mio cognome. Nel 1994 mia moglie presentava domanda di separazione consensuale. Nel 1999 ottenevamo il divorzio. Dopo circa due anni la mia ex moglie chiedeva gli alimenti per sia per lei che per la propria figlia, il tribunale stabiliva il mantenimento solo per sua figlia, mentre per mio figlio provvedevo solo ed esclusivamente io. Adesso la figlia della ex ha 33 anni sempre invalida al 100% percepisce sempre la pensione di invalidità e di accompagnamento e da circa due anni risulta ricoverata permanentemente presso una struttura pubblica. Devo continuare a corrispondere il mantenimento? Vi e' qualche possibilità di recedere da predetta adozione in quanto non sono mai riuscito ad instaurare un rapporto affettivo con predetta ragazza?
Grazie
Con l’adozione in casi particolari, l’adottante assume gli obblighi di assistenza, istruzione e mantenimento nei riguardi dell’adottato, la titolarità e l’esercizio della potestà genitoriale su di lui, ma non l’usufrutto legale sui suoi beni; ha l’obbligo di effettuare l’inventario dei beni del minori con poteri in tutto e per tutto coincidenti con quelli del tutore.
L’adottato, invece, conserva diritti e obblighi nei confronti della famiglia originaria e, contemporaneamente, li acquista verso quell’adottiva. Ha diritto di successione sia rispetto alla famiglia naturale sia rispetto a quell’adottiva; conserva il cognome originario, ma con l’anteposizione di quello dell’adottante; pur nella permanenza dei divieti matrimoniali, non ha rapporti giuridici con i parenti dell’adottante (ma la regola vale anche per l’adottante che non diventa parente dei parenti dell’adottato).
Lo stato di figlio adottivo può essere revocato giudizialmente per indegnità dell’adottato (art. 51 della legge sulle adozioni), quando questi abbia commesso dei gravi delitti nei confronti dell’adottante o della sua famiglia ovvero può essere revocato per indegnità dell’adottante (art. 52 l. n. 183 del 1984) ovvero su richiesta del Pubblico Ministero quando vi sia violazione degli obblighi gravanti sugli adottanti.
Nel caso di specie sembra difficile si possa parlare di una revoca dello stato di figlio adottivo, mancandone i presupposti. Essendo poi la figlia adottiva invalida al 100%, e quindi bisognosa di cure e incapace di provvedere a sè stessa, appare improbabile la possibilità di cessare la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Se una persona si trova in uno stato di bisogno e non ha i mezzi per provvedere al suo sostentamento, nè è in grado di procurarseli con il proprio lavoro, sorge per questa un diritto agli alimenti di fonte legale.
La legge disciplina le categorie di soggetti obbligati agli alimenti, fornendo un preciso ordine.
L'[art. 433 del c.c. contiene un elenco di persone tenute a prestare agli alimenti, indicandone anche l'ordine:
Pertanto, nel caso prospettato il primo soggetto tenuto a prestare gli alimenti sarà il coniuge, anche se separato, successivamente il figlio ed infine, in mancanza di genitori, generi, nuore, suoceri, i fratelli e le sorelle, come previsto dalla predetta norma.
Il Volume tratta il problema di unificare a livello europeo le norme giuridice sulla materia del diritto agli alimenti (parte I) e del diritto ereditario (parte II) onde evitare che il cittadino riceva diversa regolamentazione a seconda che si rivolga al tribunale di un Paese o di un altro. L'Opera è composta da atti di un convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza di Verona nel marzo 2009.
(continua)Sommario
Considerazioni preliminari al commento del Titolo XIII del Primo libro del Codice civile (artt. 433-448) intitolato "Degli alimenti" - Art. 433 (Persone obbligate ) - Art 434 (Cessazione degli obblighi tra affini) - Art. 435 (Obbligo dei genitori e dei figli naturali) - Art. 436 (Obbligo tra adottante e adottato) - Art. 437 (Obbligo del donatario) - Art. 438 (Misura degli alimenti) - Art. 439 (Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle) - Art. 440 (Cessazione,... (continua)
Il volume si propone quale strumento di ausilio pratico per chi debba calcolare i contributi economici in sede di separazione e divorzio e si caratterizza per la prospettiva interdisciplinare con cui affronta il problema.
All'esperienza e alla competenza del giurista, che analizza gli aspetti normativi e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, si affiancano quelle del commercialista, che discute i problemi connessi alle difficoltà di accertamento delle risorse e... (continua)
MARIA MAUGERI, sabato 13 novembre 2010 , chiede:
Ai sensi ell'art. 433 del Codice Civile in mancanza di fratelli e di sorelle hanno obbligo i discendenti prossimi?