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Articolo 193 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Separazione giudiziale dei beni

Dispositivo dell'art. 193 Codice Civile

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione(1).

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [148](2).

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante(3).

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 72 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) L'elencazione ha carattere tassativo.
(3) Il giudice competente sarà il tribunale ordinario del luogo di residenza dei coniugi; questi sarà altresì competente per la divisione dei beni. Gli effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda (co. IV), diversamente dalla separazione personale in cui l'effetto si verifica ex nunc ma dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, o con l'omologa degli accordi.

Ratio Legis

Con tale procedura giudiziale, al verificarsi di determinate circostanze,ed al fine di preservare la sua integrità patrimoniale, il coniuge può ottenere la separazione giudiziale dei beni, pur mantenendo in vita il vincolo matrimoniale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 193 Codice Civile

Cass. civ. n. 12293/2005

La separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c., causa di scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, nè dall'avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.

Cass. civ. n. 2844/2001

Mentre in caso di separazione personale dei coniugi lo scioglimento della comunione legale di beni si verifica con effetto ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale — non spiegando alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. — in caso di separazione giudiziale dei beni gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscono invece al giorno in cui è stata proposta la domanda, secondo quanto espressamente prevede il comma quarto dell'art. 193 c.c., il quale, così disponendo, deroga al principio in forza del quale, allorché la pronuncia del giudice ha, come nella specie, valenza costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal passaggio in giudicato.

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