Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Il volume raccoglie i seguenti saggi: Osservazioni in tema di 'condictio' e 'arricchimento senza causa' nel diritto romano classico (L. Vacca); Introduction historique a l'enrichissement sans cause en droit français (J.-M. Augustin); Fonti di base sull'indebito per l'età del diritto comune (M. Ascheri); Le principe de subsidiarite de l'action de in rem verso en droit français (P. Remy); Etudes sur l'enrichissement sans cause: la faute de l'appauvri (J. Beauchard);... (continua)
La nuova edizione presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, puntualmente riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia attraverso un sistematico richiamo alla normativa correlata sia mediante appendici che contengono... (continua)
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (1).
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
(1) Se l'arricchito è in mala fede, egli va incontro ad una piena responsabilità da atto illecito [v. 2043] per i danni, oltre il limite del proprio arricchimento.
Il divieto di arricchirsi senza causa a spese di un'altra persona non era previsto nel codice del 1865, ma l'azione era comunque ammessa dalla giurisprudenza in quanto il principio per cui nessuno può ricevere vantaggi dall'altrui danno (nemo locupletari potest cum aliena iactura) era in ogni caso deducibile dal sistema e avvalorato dalla tradizione.