«A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione va eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, ed anzi č nulla la notificazione...»
«L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio...»