(massima n. 1)
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare tempestivamente all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma la mancata nomina di quest'ultimo, siccome č ancora efficace la nomina precedente finché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, non comporta la nullitą degli atti successivi quando possa ritenersi comunque assicurata in concreto l'effettivitą della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullitą delle attivitą compiute dopo che l'originario difensore aveva rappresentato di rinunciare al mandato nel corso dell'udienza in quanto lo stesso, nelle more della comunicazione della rinuncia all'assistito, aveva partecipato alla prevista attivitą processuale, ed il giudice aveva provveduto alla nomina del difensore d'ufficio per l'udienza successiva). (Rigetta, Corte Appello Brescia, 04/02/2025)