(massima n. 1)
La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante č onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullitā, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltā di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina. (Rigetta, Tribunale Lucca, 07/11/2018)