(massima n. 1)
A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione va eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, ed anzi č nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo.