(massima n. 1)
In tema di notificazioni, deve essere dato avviso al solo difensore di fiducia dell'imputato del rinvio d'ufficio dell'udienza indicata nel decreto di citazione, disposto antecedentemente alla sua celebrazione, nel caso in cui la notifica del citato decreto al predetto e all'imputato non detenuto sia regolare e contenga l'avvertimento, ex art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen, che le notifiche successive saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia. (Fattispecie relativa a citazione in appello). (Rigetta, Corte Appello Firenze, 29/05/2025)