(massima n. 1)
Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilitą o abbandono del mandato. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Trento, 25/09/2019)