Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18908 del 2 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui č stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia č valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontā contraria.

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