Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31112 del 13 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La memoria redatta da un difensore nell'ambito di un processo giudiziario costituisce una scrittura privata e assume natura di atto pubblico solo nel momento del deposito presso l'ufficio del pubblico ufficiale. Pertanto, la falsificazione della firma del difensore prima di tale deposito non integra il reato di falso in atto pubblico.

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