(massima n. 1)
Il mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltą di sostituire il difensore d'ufficio per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 97, comma 5, cod. proc. pen., non dą luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullitą. (Fattispecie relativa a difensore in situazione di sopravvenuta incompatibilitą per la pendenza di una causa civile, instaurata nei confronti dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 18/12/2017)