Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18113 del 11 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte - nelle more della decorrenza del termine - sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale). (Rigetta, Corte Appello Torino, 10/07/2020)

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