(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia č atto formale che non ammette equipollenti, per la validitā del quale č necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico al professionista la produzione in udienza, da parte del medesimo, della copia dell'atto di nomina in precedenza trasmesso all'ufficio senza l'impiego della PEC e della firma digitale). (Dichiara inammissibile, Trib. Sorveglianza Bari, 25/09/2018)