Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18244 del 2 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina del difensore di fiducia č atto formale che non ammette equipollenti, per la validitā del quale č necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico al professionista la produzione in udienza, da parte del medesimo, della copia dell'atto di nomina in precedenza trasmesso all'ufficio senza l'impiego della PEC e della firma digitale). (Dichiara inammissibile, Trib. Sorveglianza Bari, 25/09/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.