(massima n. 1)
Alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. ed inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio; la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Brescia, 09/01/2017)