(massima n. 1)
La trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. in un caso in cui la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia con contestuale revoca del precedente e l'istanza di termine a difesa erano state trasmesse via PEC il giorno prima dell'udienza, ma, a causa del malfunzionamento del sistema, erano pervenute all'ufficio giudiziario dopo la conclusione dell'udienza). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 04/07/2018)