(massima n. 1)
È affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non veniva effettuata presso il domicilio eletto a causa di un errore dell'agente notificatore che, nel luogo di elezione, aveva ricercato l'imputato anziché il domiciliatario, procedendo quindi, in assenza di base legale, alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Palermo, 21/06/2017)