(massima n. 1)
La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., č volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardivitą l'istanza di rescissione del giudicato, determinando erroneamente il "dies a quo" per la presentazione di tale istanza nella data di notifica dell'ordine di esecuzione al difensore nominato nel processo, ancorché per pił udienze, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, Corte Appello Firenze, 11/02/2021)