(massima n. 1)
In tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente designato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullitą degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di nullitą dell'ordinanza di convalida dell'arresto, emessa all'esito di udienza celebrata alla presenza del nuovo difensore di ufficio, designato dopo che il precedente aveva comunicato via pec di non poter partecipare all'udienza per motivi di salute). (Rigetta, GIP Tribunale Firenze, 12/05/2025)