(massima n. 1)
Il difensore di ufficio nominato, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente, sicché la sua impugnazione è utilmente proposta e permette l'instaurazione del giudizio di gravame, spiegando effetto fino a quando il difensore di fiducia non presenti, a propria volta, tempestiva impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che non aveva vagliato i motivi di gravame articolati dal difensore di ufficio, pronunciandosi solo su quelli posti a fondamento dell'appello successivamente presentato dal difensore di fiducia). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Potenza, 06/02/2020)