(massima n. 1)
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullitā, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, č consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 12/06/2017)