(massima n. 1)
Le garanzie difensive di cui all'art. 103 cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non sono limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessitā dell'attivitā di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attivitā di ricerca, perquisizione e sequestro č compiuta. (Rigetta, Trib. Libertā Livorno, 21/04/2022)