(massima n. 1)
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno č legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validitā del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale č stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).