(massima n. 1)
Le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. sono applicabili a tutte le ipotesi di usura, ivi comprese quelle disciplinate dal comma terzo, seconda parte, essendo quella di cui all'indicata disposizione incriminatrice una norma a pił fattispecie. (In motivazione, la Corte ha precisato che le norme di cui ai commi terzo e quarto individuano in concreto, in relazione a casi in cui gli interessi risultano inferiori al limite legale, le caratteristiche sintomatiche dell'usurarietą della prestazione, sicché integrano, a livello sistematico, le fattispecie incriminatrici di usura descritte al primo e secondo comma dell'art. 644 cod. pen.).