(massima n. 1)
Il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, dove i pagamenti in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante. L'esattore che interviene per riscuotere somme pattuite in un reato gią in corso di consumazione concorre nel reato di usura. Solo l'esattore che non riesce a riscuotere una somma relativa a un debito usurario con nessun pagamento gią avvenuto si configura come mero favoreggiatore reale.