Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2085 del 24 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 644 c.p. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari», sicché spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto fumus del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al fumus del reato e non alla prova.

(massima n. 2)

Lo «stato di bisogno» di cui all'art. 644 c.p. (usura) non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta. Tale stato può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.