(massima n. 1)
In tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sè, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sostenuto di aver corrisposto, a fronte dei prestiti ricevuti, interessi in misura del 10% mensile, senza che risultasse precisato qual era, al momento, il tasso soglia dell'usura e quali erano i tempi concordati per la restituzione del prestito).