(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di usura, č sufficiente l'oggettiva usurarietā delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazione usuraria.