Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6784 del 12 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.

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