Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14641 del 23 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.

(massima n. 2)

La tardiva introduzione del giudizio di merito conseguente all'autorizzazione del sequestro conservativo comporta l'inefficacia della misura cautelare concessa "ante causam" anche nel caso in cui la parte intimata si sia ritualmente costituita.

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