Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attivitą processuali. (Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell'appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilitą del ricorso in appello).

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