Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4933 del 3 marzo 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l'ufficiale giudiziario, a differenza dell'ufficiale postale, non si limita a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell'ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione.

(massima n. 2)

Qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un'attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante.

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