Cassazione civile sentenza n. 1220 del 7 maggio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo va effettuata all'opposto personalmente in uno dei luoghi indicati nell'art. 638 c.p.c., non essendo applicabile in tale fattispecie l'art. 170 c.p.c., che presuppone un giudizio in corso e l'avvenuta costituzione delle parti.

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