Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15482 del 16 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione a una pluralitā di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica - nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova societā rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell'obbligo di rifornire detta societā in misura predeterminata - la corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito - nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura - deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalitā e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

(massima n. 2)

La notificazione al procuratore che, benché cancellato dall'albo, adempia al dovere di darne comunicazione alla parte non č inesistente, ma soltanto nulla, e, pertanto, suscettibile di sanatoria nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto il suo effetto.

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