Cassazione civile sentenza n. 1281 del 29 aprile 1959

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre alle parti, costituite nella precedente fase del processo, la notificazione dell'atto riassuntivo va fatta a norma dell'art. 170 a quelle non costituite, anche se non dichiarate contumaci, dev'essere eseguita personalmente. Nell'uno e nell'altro caso, le parti stesse, anche se chiamate dinanzi allo stesso giudice in un'udienza di istruzione (per essere gią avvenuta quella di prima trattazione), hanno l'obbligo di costituirsi in giudizio, pena la cancellazione della causa dal ruolo, nei modi e nei termini ad esse rispettivamente assegnati con gli artt. 165 e 166 c.p.c.

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